Lo scorso 28 maggio si è tenuta
davanti alla prima sezione del Tar di Catania l'udienza per la
trattazione della domanda cautelare presentata dalla Vodafone che ha
realizzato una stazione radiobase in contrada Saiatine nel territorio
del comune di Furnari e sulla quale si è innescata una vertenza
amministrativa tra il colosso delle telecomunicazioni e
l'amministrazione del centro tirrenico. Nell'udienza precedente i
giudici amministrativi avevano chiesto «documentati chiarimenti
dall’A.R.P.A. di Messina circa i rilievi contenuti nella memoria di
costituzione del Comune, relativi alla incompletezza sia dei parerei
resi dal medesimo ARPA sia della documentazione prodotta dalla
ricorrente».
La causa scatenante del ricorso da
parte della compagnia di telecomunicazioni sta nell'ordinanza
"contingibile e urgente in materia sanitaria e ambientale"
emanata dal sindaco di Furnari con la quale, oltre a confermare
alcune precedenti sospensioni dei lavori, ordinava alla compagnia
telefonica, «in attesa di nuovi provvedimenti da parte di questa
Autorità o di questo Ente che potrebbero anche riguardare profili
urbanistici, edilizi, di impatto ambientale e paesaggistico» di
astenersi da ogni attività inerente la stazione radio base,
sospendendo fino al 31 maggio ogni attività di installazione di
impianti di telefonia mobile nel territorio di Furnari.
Con lo stesso provvedimento era stata
nominata anche una consulente – Patrizia Livreri dell’Università
di Palermo (nota alle cronache per le sue posizioni a favore del Muos
di Niscemi, e che lo scorso anno per la vicenda relativa ad un
progetto, poi ritirato, di una centrale a biomasse aveva già
prestato un'altra consulenza all'amministrazione locale) alla quale
era stato affidato, tra gli altri, l'incarico del rilevamento dei
livelli di campo elettromagnetico nel territorio comunale e la
predisposizione di un regolamento per assicurare il corretto
insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare
l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
I giudici Salvatore Veneziano, Maria
Stella Boscarino e Eleonora Monica «avuto riguardo agli esaustivi
chiarimenti resi dall’A.R.P.A.», hanno ritenuto la sussistenza dei
prescritti presupposti per la concessione della richiesta chiesta
inibitoria poiché «appaiono convincenti, ad un sommario esame
proprio della fase cautelare, le doglianze di parte ricorrente, anche
alla stregua di numerosi precedenti della Sezione in tema di ambito
d’intervento per l’Amm.ne comunale ai fini della tutela della
salute della popolazione esposta ai campi elettromagnetici».
Inoltre, riguardo al danno, i giudici
hanno ritenuto che «l’esecuzione degli atti impugnati
pregiudicherebbe gravemente parte ricorrente, impedendo
l’installazione della stazione radio base, per come rappresentato
in ricorso» accogliendo di conseguenza la domanda cautelare,
sospendendo l’esecuzione dell'ordinanza impugnata e condannando il
Comune di Furnari a 1000 euro di spese della fase cautelare.
L'udienza di merito è stata fissata al
prossimo mese di marzo 2016.
Qui il precedente articolo:
http://carmelocatania.blogspot.it/2015/04/vodafone-versus-comune-di-furnari-i.html
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Di seguito il testo integrale
dell'ordinanza:
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