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martedì 18 gennaio 2022

Polo rifiuti a Mazzarrà: la Commissione tecnico specialistica della Regione effettua un sopralluogo in contrada Zuppà

 

Il sindaco Crimi protesta per la mancata comunicazione e l’invito a presenziare, intanto ricorre al Cga contro la sentenza del Tar di Catania che aveva dichiarato in parte irricevibile e inammissibile il ricorso presentato dal Comune di Furnari, da alcuni cittadini furnaresi e dall'Associazione Mediterranea per la Natura Onlus contro il progetto della Srr Messina Provincia

Lo scorso 23 dicembre la Commissione tecnico specialistica dell’assessorato regionale Territorio e ambiente, presieduta dal professor Aurelio Angelini, si è recata nell’area adiacente la discarica di Mazzarrà S. Andrea dove il progetto presentato dalla Srr Messina-Provincia e aggiudicato da Asja Ambiente, prevede la realizzazione di un polo impiantistico di produzione di biometano e di recupero di compost e CSS dal trattamento dei rifiuti urbani. Presenti i vertici della C.T.S e quelli della  SRR Messina Provincia.

A darne notizia è stato l’escluso di questo sopralluogo, il sindaco di Furnari, avvocato Maurizio Crimi, che in una nota ufficiale inviata al Dipartimento dell’Ambiente dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, osserva come il suo comune non sia “stato avvertito e comunque non è stato posto in grado di partecipare al sopralluogo”, al quale – secondo quanto riporta la nota – il sindaco di Furnari avrebbe dovuto partecipare in quanto lo stesso “rappresenta una delle amministrazioni coinvolte nel procedimento dato che il Sindaco costituisce autorità sanitaria” che “interviene alle conferenze dei servizi”; inoltre lo stesso aveva titolo a partecipare in quanto “organo politico di vertice del Comune di Furnari, e cioè l’Ente che rappresenta la propria comunità” che “subirà gli effetti negativi dell’impianto, nell’ipotesi di rilascio del chiesto titolo abilitativo”.

Secondo Crimi il “ mancato invito concreta grave violazione delle norme sul procedimento, atteso che il Comune di Furnari (alla luce di quanto precisato nel punto che precede e data l’estrema vicinanza dell’abitato all’area sulla quale ricade l’intervento progettato), doveva essere posto in grado di accertare lo stato dei luoghi, tanto più che l’area sulla quale q stato localizzato il polo impiantistico in oggetto non è aperta al pubblico; il che impedisce al sottoscritto di procedere ad accertamenti autonomi”.

Crimi, sottolineando come “se il privato gestore ha diritto di partecipare agli accertamenti in materia di verifica delle emissioni rumorose, a maggior ragione tale diritto deve essere riconosciuto al Comune di Furnari nel procedimento in questione”, chiede al Dipartimento che si proceda “ad un ulteriore sopralluogo alla sua presenza”.

Inoltre chiede “di sapere se esiste un resoconto fotografico del sopralluogo o comunque altro documento o elaborato che contenga la descrizione puntuale di quanto riscontrato sui luoghi e, nel caso positivo, che gliene sia rilasciata copia”.

Ma cosa ha evidenziato il sopralluogo della Cts?

La relazione, pubblicata sul Portale delle valutazioni ambientali dell’assessorato Territorio e ambiente, riporta che “il progettista per agevolare la comprensione del progetto, in parte di revamping e in parte di nuova realizzazione, mette a disposizione le planimetrie in formato cartaceo. Dalle stesse emerge come criticità da valutare nell’ambito della procedura autorizzativa, che il perimetro dell’impianto sottoposto a VIA non comprende gli esistenti e moduli di cogenerazione che tuttavia sono parte integrante del ciclo di trattamento dei rifiuti”.

La Cts – evidenzia la relazione – prende atto “della consistenza degli impianti esistenti tra cui principalmente, dell’impianto di trattamento del percolato, oggetto di revamping, degli impianti di cogenerazione ed evaporazione e delle strutture destinate originariamente alla selezione meccanica dei rifiuti” e “con l’ausilio delle planimetrie di progetto, delle modifiche al layout dell’impianto, fatte nelle successive revisioni progettuali, al fine di evitare interferenze con i lavori di messa in sicurezza dell’adiacente discarica che hanno portato il Genio Civile ad esprimersi favorevolmente in merito a tali interferenze”.

La Commissione, nel corso del sopralluogo, si è sentita con il Genio Civile di Messina, dal quale ha appreso che “il rilevato in materiale naturale realizzato nel pressi del polo impiantistico costituisce un intervento di somma urgenza volto alla mitigazione del rischio legato alla instabilità del corpo rifiuti, tuttavia il progetto definitivo della messa in sicurezza della discarica è ancora in fase di elaborazione e sarà ultimato al termine dei monitoraggi e delle indagini, ad oggi in corso di esecuzione”.

La relazione si conclude con un’annotazione sulla diffusione delle emissioni odorigene dell’impianto e dell’effetto cumulo rispetto alle attuali emissioni dell’adiacente discarica, rilevando “l’importanza, ai fini della piena valutazione dell’impatto ambientale, della taratura del modello di dispersione utilizzato, mediante il confronto con le concentrazioni misurate in corrispondenza di ricettori esposti”.

Furnari ricorre al Cga

Intanto l'amministrazione furnarese ha presentato appello al Consiglio di giustizia amministrativa contro la sentenza del Tar di Catania che, dopo aver respinto la domanda cautelare con ordinanza del 10 marzo 2021, aveva fissato l’udienza di discussione il 3 novembre 2021 del ricorso presentato dal Comune, da un gruppo di cittadini, ad adiuvandum, e dall'Associazione Mediterranea per la Natura Onlus.

Lo scorso 7 dicembre 2021 è stata pubblicata la sentenza 3690 che, in sintesi, ha dichiarato “in parte inammissibile e in parte irricevibile il ricorso introduttivo”; e inammissibile il primo, secondo e terzo ricorso per motivi aggiunti per difetto di legittimazione, e inammissibile il quarto ricorso per motivi aggiunti per carenza di interesse”.

Motivazioni ovviamente inaccettabili dall'intera comunità furnarese, in quanto il diritto alla salute, come peraltro si legge anche nel ricorso, a differenza di altri diritti previsti dalla Costituzione non è suscettibile di affievolimento e non può, pertanto, essere degradato ad interesse legittimo.

Il ricorso è stato presentato lo scorso 14 gennaio dall’avvocato Guido Barbaro, e chiede la riforma della sentenza del giudice amministrativo di primo grado e che quindi il giudice dell'appello dichiari nulli o annullati tutti gli atti, gli accordi ed i provvedimenti impugnati con il primo ricorso e riguardanti tutti i passaggi che hanno portato alla nascita del progetto del polo impiantistico dei rifiuti a Mazzarrà e “in subordine, dichiarali inopponibili al Comune di Furnari e privi di efficacia nei suoi confronti e, in ogni caso, disapplicarli”.

Col ricorso viene inoltre chiesto di inibire alla Srr Messina Provincia ed alle altre parti appellate di procedere alla realizzazione del polo impiantistico e di disporre verificazione o consulenza tecnica al fine di descrivere lo stato dei luoghi e quanto lamentato dal Comune di Furnari.



giovedì 16 settembre 2021

Polo rifiuti a Mazzarrà, la CTS chiede integrazioni alla SRR


La Commissione tecnico specialistica della Regione, presieduta dal professor Angelini, nel vagliare il progetto del polo rifiuti a Mazzarrà, ha richiesto alla società proponente di integrare la documentazione presentata.

Il progetto di un grande polo per il trattamento dei rifiuti, portato avanti dal Comune di Mazzarrà Sant'Andrea e dalla SRR Messina Provincia, che dovrebbe sorgere nell'area di contrada Zuppà, nel comune mazzarrese, già noto per ospitare una delle megadiscariche siciliane, è in attesa del rilascio della VIA (valutazione di impatto ambientale) da parte del competente assessorato della Regione siciliana.

Il progetto, sottoposto alla valutazione della Commissione tecnico specialistica, presieduta dal professor Aurelio Angelini, prevede, come si ricorderà, la produzione di biometano e compost di qualità e il recupero di materia dal trattamento di rifiuti urbani. 

La CTS, riunitasi il giorno 31 di agosto u.s. ha rilasciato un parere istruttorio intermedio dal quale si evince che - secondo la CTS - "la documentazione analizzata presenta alcune criticità rispetto alle quali si esprimono le seguenti prime considerazioni, con riserva di ogni successivo approfondimento in fase di valutazione". Il 3 settembre successivo il Dipartimento ambiente ha inviato tale parere alla proponente chiedendo di integrare la documentazion enel termine di 30 giorni.

In sintesi il parere della CTS ha evidenziato negli elaborati di progetto le seguenti incongruenze, chiedendo di:

"di valutare la coerenza del progetto rispetto ai criteri escludenti, penalizzanti e preferenziali previsti dal Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani approvato in Giunta Regionale con Deliberazione n. 110 del 4 marzo 2021;

di approfondire il tema delle “ragionevoli alternative”, individuando per ciascuna l’area di sito e l’area vasta, non è sufficiente l’indicazione di un sito generico delocalizzato rispetto all’area prescelta; per ciascuna di esse valutare in modo dettagliato e a scala adeguata la coerenza con le aree sottoposte a vincolo e/o tutela di carattere ambientale, paesaggistici e vincoli di settore presenti nel contesto territoriale di riferimento. Coerentemente con le LL.GG SNPA 28/2020, la scelta della migliore alternativa deve essere valutata sotto il profilo dell’impatto ambientale, relativamente alle singole tematiche ambientali e alle loro interazioni, attraverso metodologie scientifiche ripercorribili che consentano di descrivere e confrontare in termini qualitativi e quantitativi la sostenibilità di ogni alternativa proposta;

di trasmettere un elaborato che rappresenti, con scala e formato idonei a garantire la leggibilità del documento, le aree non idonee per la localizzazione di impianti di trattamento rifiuti raffigurate in figura 12 dello SIA;

il “Documento di pianificazione delle infrastrutture impiantistiche necessarie alla gestione dei rifiuti nell’ambito di competenza della SRR Messina Provincia” prevede la realizzazione di un impianto di trattamento della FORSU e di uno di selezione e trattamento dei rifiuti residuali, tuttavia le potenzialità individuate da tale documento sono inferiori rispetto a quelle di progetto.

Si chiede quindi di fornire chiarimenti relativi a tale incongruenza e nel caso si chiede di avviare l’iter formale di aggiornamento del Piano d’Ambito connesso all’incremento dei fabbisogni previsti;

poiché ai sensi dell’art. 10, c.3, lett.m, della L.R. 9/2010, il Piano d’Ambito definisce gli interventi finalizzati all’autosufficienza impiantistica dell’ATO, inclusa la programmazione e la localizzazione degli impianti previsti, e poiché inoltre ai sensi del medesimo articolo, c.6, Le previsioni contenute nel piano d’ambito sono vincolanti per gli enti soci, nonché per i soggetti che ottengano l’affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, si chiede di esplicitare in modo dettagliato i rapporti di coerenza con tale strumento di Pianificazione vigente;

di verificare la coerenza con l’art. 3 c.1 della soprarichiamata L.R. 9/2010 relativa a d) l’individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all’articolo 199, comma 3, lettere d) e h), del decreto legislativo n. 152/2006, sentiti la S.R.R. territorialmente competente ed i comuni.

di confermare se nessuna attività legata al conferimento del rifiuto in ingresso avverrà in ambiente aperto tale da creare fenomeni di dispersione di odori molesti;

vi è un disallineamento tra l’elenco dei rifiuti da raccolta non differenziata ammessi all’impianto riportato nella relazione di SIA, elaborato “BM/MZ/PDF/RT/068a”, e quello riportato nella relazione generale, elaborato “BM/MZ/PDF/RT/002a”. Si chiede pertanto di verificare e indicare quello corretto;

poiché come affermato dal Proponete in merito alla produzione di CSS La configurazione impiantistica prevista in progetto consentirà di ottenere grande versatilità di trattamento, potendo ottenere un materiale in uscita con caratteristiche diversificate sulla base dei terminali di filiera di volta in volta individuati dal gestore dell’impianto, si chiede di definire qual è l’obiettivo, in termini percentuali, di produzione di CSS – Combustibile rispetto al totale prodotto;

dovrà essere fornita una analisi di dettaglio della qualità del compost in uscita, valutando se sussistano le condizioni per definire il prodotto in uscita quale “fertilizzante” ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009 del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003, il tutto in forza del richiamo disposto dall’art. 182ter TUA;

il proponente dovrà farsi carico di incentivare/sostenere l’effettivo utilizzo agronomico del compost, raggiungendo accordi preliminari con associazioni di produttori o ogni altra forma idonea a garantire che il prodotto in uscita non diventi – per indisponibilità di assorbimento del mercato – un rifiuto. In ogni caso, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di economia circolare, la destinazione di almeno l’80% del flusso in uscita non potrà essere destinata a smaltimento;

con riferimento al rifiuto organico stabilizzato si chiede di indicare presso quali siti di smaltimento si prevede di destinarlo;

in relazione all’impianto di percolato, si legge che la capacità di progetto prevista è calcolata per poter trattare per un quarto della sua potenzialità il percolato proveniente dall’impianto di progetto e dalla discarica adiacente, a restante capacità (di fatto quella integrativa richiesta con la presente procedura), è utile per trattare il percolato proveniente da discariche esterne. Tenendo a mente che il percolato si configura come rifiuto speciale, dovrà essere valutato il rapporto di coerenza con il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali regionale e in particolar modo la coerenza con i vincoli escludenti e penalizzanti;

dal bilancio di massa della sezione di trattamento del rifiuto urbano residuale emerge che non vi sarà produzione di rifiuto classificato dall’EER come 191212 - scarti derivanti dalla selezione meccanica dei rifiuti da raccolta differenziata (CER 19 12 12). Si chiede conferma di tale affermazione;

tra i rifiuti prodotti, nella Relazione generale, elaborato BM/MZ/PDF/RT/002a, si riporta anche la categoria Rifiuti misti non riciclabili da inviare a smaltimento con codice CER 12 12 12. Poiché il codice 12 12 12 non è presente tra quelli dell’EER, si chiede di chiarire a quale tipologia di rifiuto si fa riferimento;

poiché sembrano esserci alcune incongruenze tra gli elaborati “BM/MZ/PDF/RT/002a” e “BM/MZ/PDF/RT/068a”, in merito alle quantità di rifiuti prodotti dall’impianto, si chiede di verificarle ed eventualmente risolverle;

con riferimento al gasdotto di collegamento con la rete SNAM, al di là della competenza alla sua realizzazione, poiché si tratta di opera connessa è necessario valutare gli aspetti ambientali legati alla sua realizzazione;

18. Si chiede di chiarire come vengono trattate e/o smaltite le acque di lavaggio dell’unità di up grading;

con riferimento agli impatti sulla componente atmosfera e alla simulazione dello “scenario 0” non è chiara la fonte dei dati riportati nella tabella 8 dell’elaborato BM/MZ/PDF/RT/069a;

in merito agli esiti della simulazione della dispersione della componente odorigena emessa dall’impianto di progetto, si afferma che gli stessi fanno riferimento all’anno 2019. Poiché sembra che tale simulazione riguarda lo scenario di esercizio non è chiaro cosa si intenda;

si chiede di integrare lo SIA affinché venga trattato in modo esplicito il cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all’uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto;

con riferimento al trattamento del percolato, si chiede di chiarire:

- il tempo di stoccaggio del percolato prima di essere trattato;

- limiti di concentrazione in uscita;

- se è previsto il convogliamento e il trattamento delle emissioni odorigene;

- presso quali impianti di smaltimento autorizzati di prevede di inviare i fanghi in uscita;

si chiede di fornire maggiori dettagli progettuali in merito agli interventi di mitigazione con opere a verde, indicando, in coerenza con il livello di progettazione definitiva, anche la tipologia e il numero delle essenze previste per ciascuna area di mitigazione prevista;

con riferimento ancora agli interventi di mitigazione con opere a verde, dovrà essere redatto un piano di manutenzione e una verifica di attecchimento, con eventuale sostituzione degli esemplari morti, per un periodo di 5 anni;

25. In merito al PMA si ritengono necessarie alcune considerazioni di seguito riportate. Con riferimento alla componente atmosfera, a differenza di quanto affermato, non sembrerebbe che il panel analitico scelto sia in linea con i contaminanti indicatori considerati nello SIA; si chiede quindi di rivedere il set analitico scelto ovvero di inserire le dovute considerazioni nello SIA. Con riferimento alle fasi di AO e PO si chiede di prevedere campagne trimestrali ciascuna della durata di 2 settimane. Il PO avrà durata pari ad almeno un anno, l’AO può ridursi a sei mesi considerando la verosimile necessità di avviare celermente i lavori. Per la fase di CO, considerando il particolato quale principale indicatore di possibile disturbo per i ricettori esposti, ci si può limitare al rilievo dello stesso in corrispondenza dei ricettori esposti alle attività e alla viabilità di cantiere. Le frequenze per tale fase sono analoghe alle fasi di AO e PO per tutta la durata dei lavori.

Con riferimento agli odori, per la fase di PO si chiede di definire un protocollo di misure ai ricettori più prossimi che consenta di intercettare e intervenire nel più breve tempo possibile nel caso di superamenti delle soglie di accettabilità. In tal senso, una frequenza semestrale non è congrua a tali fini.

Con riferimento alle acque superficiali, si ritiene opportuno integrare il set analitico con la valutazione degli elementi biologici utilizzando indici quali STAR-ICMi e LIM eco. Si chiede inoltre di effettuare, nel periodo in cui il corso d’acqua non è in secca, campionamenti trimestrali.

In merito alle componenti vegetazione e fauna devono essere esplicitate in modo dettagliato le tipologie di rilievi. Per la vegetazione, considerando che le caratteristiche dell’area di progetto e gli interventi di mitigazione, si può prevedere di effettuare rilievi per la sola fase di PO volti a verificare l’attecchimento delle essenze previste. Il PO dovrà essere esteso ad almeno un triennio. Per la fauna invece, lo SIA evidenzia la presenza di diverse specie di mammiferi, anfibi, avifauna. Pertanto è necessario individuare per ciascuna tipologia specifiche tecniche di rilievo.

Deve essere previsto il monitoraggio della componente paesaggistica, utilizzando ad esempio riprese fotografiche ad alta risoluzione dai punti di vista maggiormente rappresentativi che consentano di verificare il corretto inserimento paesaggistico dell’impianto. Le riprese andranno effettuate una volta in AO e per un triennio con frequenza annuale in PO.

Si ritiene infine che le soglie di anomalia vanno individuate per ciascuna componente e per ciascun parametro, anche in considerazione che non per tutti i parametri esistono delle soglie normative cui poter applicare il criterio del 60-70%. Alcune soglie possono altresì essere stabilite, in accordo con ARPA, a valle dei rilievi di AO.

nel CME (che in realtà è solo un riepilogo per wbs) non vengono inclusi i costi legati all’esecuzione del PMA per il quale devono essere individuare le risorse necessarie;

con riferimento agli interventi autorizzati con D.A. 128/Gab relativi a Lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio nella discarica in contrada Zuppà nel comune di Mazzarrà Sant’Andrea propedeutici alla realizzazione delle opere definitive previste per la messa in sicurezza e chiusura della discarica e manutenzione ordinaria nel tratto di alveo del torrente Mazzarra' a monte del centro abitato, ai fini dell'utilizzo del materiale in esubero, si chiede di indicare lo stato di attuazione degli stessi;

in considerazione del fatto che parte del progetto prevede l’utilizzo mediante ampliamento e revamping di strutture esistenti realizzate in forza di passati provvedimenti autorizzativi, si chiede di verificare e fornire riscontro circa l’avvenuta ottemperanza di eventuali prescrizioni presenti nei soprarichiamati atti relative alle strutture e unità impiantistiche oggetto del presente progetto;

Si chiede infine di fornire puntuali controdeduzioni alle osservazioni presentate dal Comune di Furnari e dall’Associazione MAN Onlus;

lunedì 15 marzo 2021

Impianti a Mazzarrà, respinta la richiesta di sospensiva al Tar di Catania

Lo scorso 10 marzo si è tenuta, davanti al Tar di Catania, l'udienza relativa al ricorso presentato dal Comune di Furnari e altri per l'annullamento di tutta quella serie di atti emessi dal Comune di Mazzarrà S. Andrea, dalla Srr Messina-Provincia, dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, relativi al progetto di riapertura degli impianti per il trattamento dei rifiuti nell'area della ex discarica di Contrada Zuppà.

Il Comune di Furnari ha impugnato il bando di gara indetto dalla Srr Messina-Provincia per l’affidamento della concessione mediante project financing per la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e successiva gestione di un polo impiantistico, nella Contrada Zuppà del Comune di Mazzarrà Sant’Andrea e i presupposti atti concernenti la localizzazione dell’impianto e con un successivo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato l’aggiudicazione della gara ad Asja Ambiente Italia S.p.A. e i presupposti verbali di gara; con un secondo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato i provvedimenti con cui è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione.

Tuttavia il secondo Tar, "impregiudicata ogni questione in rito e indipendentemente da ogni valutazione sul fumus di fondatezza - "non sussiste alcun rischio attuale di un pregiudizio grave e irreparabile per la salute degli abitanti del Comune di Furnari anche in ragione della natura del modello di affidamento prescelto (progettazione, costruzione e successiva gestione) che non comporta l’immediata realizzazione dell’impianto poiché subordinato alle necessarie autorizzazioni ambientali (il cui procedimento non risulta nemmeno avviato)", respingendo quindi la richiesta di sospensiva.

Sul portale della Regione relativo alle procedure di valutazione ambientale (https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas/index.php/it/) ad oggi ancora non risulta infatti una procedura presentata da Asja Ambiente.

Una volta avviata la procedura, considerato che la CTS non fa audizioni, ma valuta la documentazione depositata, tutti i cittadini, le associazioni e le istituzioni nella fase della consultazione pubblica possono presentare documentazione.

Nella stessa udienza del 10 marzo il Tar ha rinviato per la trattazione del merito del ricorso al 3 novembre 2021.