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sabato 29 marzo 2014

I diritti di una comunità

Leggendo a fondo la sentenza del 19 marzo 2014 con cui il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha riformato le due sentenze del dicembre 2012 emesse dal Tar di Catania ne viene fuori che per i giudici amministrativi di secondo grado «far valere i diritti generali di una collettività locale che risente negativamente della vicinanza all’impianto e si ritiene lesa nei suoi incomprimibili diritti sanitari e ambientali dalla esistenza stessa di una discarica prossima agli insediamenti abitativi» risulta essere «in contrasto col carattere di giurisdizione soggettiva che il sistema attribuisce al giudizio amministrativo».
In buona sostanza i giudici palermitano hanno considerato i ricorsi originari inammissibili «per difetto di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti, i quali si sono limitati ad affermare genericamente la loro residenza nel comune di Furnari e in quello di Terme di Vigliatore», vale a dire che il provvedimento con cui la Regione aveva disposto l’ampliamento della discarica non comporta nessun nuovo danno (dobbiamo allora presupporre l’esistenza di vecchi danni?) perchè se risiedi a Terme Vigliatore secondo il Cga «il comune di Terme Vigliatore è distante dalla discarica e non è, nemmeno secondo le prospettazioni di parte ricorrente, interessato dalle esalazioni che da essa provengono» quindi sei distante dalla discarica e non sei interessato dalle esalazioni;
se risiedi a Furnari la «discarica [è] in funzione da tempo e della quale sono stati già autorizzati successivi ampliamenti proprio ai sensi della stessa normativa che supporta i provvedimenti impugnati nel presente giudizio» quindi l’eventuale danno che i ricorrenti prospettavano l’hanno già subito per il fatto che la discarica c’era già, quindi l’ampliamento non ha comportato nessun nuovo danno, infatti sempre per il Cga «tale perdita di valore a carico dei fondi deve ritenersi già determinata da lunghissimo tempo, con l’autorizzazione e l’esercizio pluriennale della discarica e degli ampliamenti precedentemente assentiti».
Ok nessuno ha subito pregiudizi economici dalla vicinanza della pattumiera di Tirrenoambiente, e la puzza? Non c’è nemmeno quella?
No, nemmeno quella perché una «campagna di rilevamento della qualità dell’aria successivamente condotta dall’ARPA ( cfr. sopralluoghi del 16.1.2009, 17.11.2009 e 14.4.2010) gli organi tecnici hanno poi escluso la percepibilità nell’abitato di Furnari, anche in condizioni di vento sfavorevoli, di odori molesti riconducibili alla gestione della discarica».
Non c’è alcun dato attuale. Son passati solo quattro anni… e tonnellate di munnizza in più...
Per quanto riguarda la questione dell’amianto, la sentenza del Tar aveva ritenuto che l’Aia aveva autorizzato lo smaltimento in discarica di rifiuti contenenti amianto, rilevando che gli artt. 12 e 20 dell’Aia recano appunto prescrizioni in materia di trattamento di tali rifiuti, senza valutare se le polveri o le fibre del minerale potessero giungere sino agli abitati vicini.parlando in senso tecnico giuridico di “carente istruttoria”.
Ma per il Cga «non venendo in concreto in rilievo una autorizzazione allo smaltimento di rifiuti contenenti comunque amianto, non sussistono le riscontrate violazioni della normativa specifica posta a disciplina dello smaltimento di tale pericolosissimo materiale».
Insomma se non sei nessuno e se ti dovessi ammalare sono problemi tuoi e del fatto che abiti a Furnari.
Per chi l’avesse dimenticato la “famosa” discarica sita in località Mazzarrà Sant’Andrea (Me), e stiamo parlando di una delle maggiori discariche private di tutta la regione, è stata costruita in deroga alle norme vigenti grazie al continuo e prolungato regime emergenziale che in Sicilia è sinonimo di normalità.

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