Leggendo a fondo la sentenza del 19
marzo 2014 con cui il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana ha riformato le due sentenze del dicembre 2012
emesse dal Tar di Catania ne viene fuori che per i giudici
amministrativi di secondo grado «far valere i diritti generali di
una collettività locale che risente negativamente della vicinanza
all’impianto e si ritiene lesa nei suoi incomprimibili diritti
sanitari e ambientali dalla esistenza stessa di una discarica
prossima agli insediamenti abitativi» risulta essere «in contrasto
col carattere di giurisdizione soggettiva che il sistema attribuisce
al giudizio amministrativo».
In buona sostanza i giudici palermitano
hanno considerato i ricorsi originari inammissibili «per difetto di
legittimazione attiva in capo ai ricorrenti, i quali si sono limitati
ad affermare genericamente la loro residenza nel comune di Furnari e
in quello di Terme di Vigliatore», vale a dire che il provvedimento
con cui la Regione aveva disposto l’ampliamento della discarica non
comporta nessun nuovo danno (dobbiamo allora presupporre l’esistenza
di vecchi danni?) perchè se risiedi a Terme Vigliatore secondo il
Cga «il comune di Terme Vigliatore è distante dalla discarica e non
è, nemmeno secondo le prospettazioni di parte ricorrente,
interessato dalle esalazioni che da essa provengono» quindi sei
distante dalla discarica e non sei interessato dalle esalazioni;
se risiedi a Furnari la «discarica [è]
in funzione da tempo e della quale sono stati già autorizzati
successivi ampliamenti proprio ai sensi della stessa normativa che
supporta i provvedimenti impugnati nel presente giudizio» quindi
l’eventuale danno che i ricorrenti prospettavano l’hanno già
subito per il fatto che la discarica c’era già, quindi
l’ampliamento non ha comportato nessun nuovo danno, infatti sempre
per il Cga «tale perdita di valore a carico dei fondi deve ritenersi
già determinata da lunghissimo tempo, con l’autorizzazione e
l’esercizio pluriennale della discarica e degli ampliamenti
precedentemente assentiti».
Ok nessuno ha subito pregiudizi
economici dalla vicinanza della pattumiera di Tirrenoambiente, e la
puzza? Non c’è nemmeno quella?
No, nemmeno quella perché una
«campagna di rilevamento della qualità dell’aria successivamente
condotta dall’ARPA ( cfr. sopralluoghi del 16.1.2009, 17.11.2009 e
14.4.2010) gli organi tecnici hanno poi escluso la percepibilità
nell’abitato di Furnari, anche in condizioni di vento sfavorevoli,
di odori molesti riconducibili alla gestione della discarica».
Non c’è alcun dato attuale. Son
passati solo quattro anni… e tonnellate di munnizza in più...
Per quanto riguarda la questione
dell’amianto, la sentenza del Tar aveva ritenuto che l’Aia aveva
autorizzato lo smaltimento in discarica di rifiuti contenenti
amianto, rilevando che gli artt. 12 e 20 dell’Aia recano appunto
prescrizioni in materia di trattamento di tali rifiuti, senza
valutare se le polveri o le fibre del minerale potessero giungere
sino agli abitati vicini.parlando in senso tecnico giuridico di
“carente istruttoria”.
Ma per il Cga «non venendo in concreto
in rilievo una autorizzazione allo smaltimento di rifiuti contenenti
comunque amianto, non sussistono le riscontrate violazioni della
normativa specifica posta a disciplina dello smaltimento di tale
pericolosissimo materiale».
Insomma se non sei nessuno e se ti
dovessi ammalare sono problemi tuoi e del fatto che abiti a Furnari.
Per chi l’avesse dimenticato la
“famosa” discarica sita in località Mazzarrà Sant’Andrea
(Me), e stiamo parlando di una delle maggiori discariche private di
tutta la regione, è stata costruita in deroga alle norme vigenti
grazie al continuo e prolungato regime emergenziale che in Sicilia è
sinonimo di normalità.
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