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giovedì 13 dicembre 2012

La discarica va chiusa! Le motivazioni della sentenza del Tar di Catania

Dalla lettura della sentenza n. 2888/2012 emessa dal Tar di Catania emerge con chiara evidenza come nei “palazzi” della Regione Siciliana nell’autorizzare – nel 2009 – l’ulteriore ampliamento di 1.720.000 metri cubi – che ha aumentato la capienza dell’immondezzaio di Mazzarrà a 3.200.000 metri cubi (ricordo che solo nel 2007 era stato già “concesso” un primo ampliamento di 1.480.000 metri cubi) non si sia tenuto in minimo conto della salute e della qualità di vita dei cittadini di Furnari che da oltre dieci anni sono costretti a subire gli effetti di una disastrosa e fallimentare e sbagliata gestione dei rifiuti a tutto vantaggio degli interessi economici e – secondo quanto accertato dalla sentenza del processo Vivaio del marzo scorso – illeciti di pochi soggetti senza scrupoli.
La normativa vigente (d.lgs. n. 59/2005) stabilisce che l’autorizzazione per le discariche di rifiuti possa essere concessa se sono soddisfatti, tra l’altro, i requisiti tecnici di cui al d.lgs. n. 36/2006 il quale prevede che, nel caso di rifiuti contenenti amianto, sia necessario, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre, uno specifico studio sulla distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti, con l’ulteriore precisazione che tale direttrice deve essere stabilita sulla base di dati statistici significativi dell’intero arco dell’anno e relativi ad un periodo non inferiore a cinque anni.
Per i giudici amministrativi «deve in primo luogo osservarsi che l’impugnato decreto n. 393 in data 23 maggio 2009 (come risulta espressamente dai punti n. 12, n. 20 e n. 32) prevede che nella discarica di cui si tratta possano essere depositati rifiuti contenenti amianto.»
«Nel rapporto istruttorio di cui alla nota n. 376 del 12 marzo 2009, il Servizio 2/V.A.S.-V.I.A. dell’Assessorato regionale al Territorio ed all’Ambiente afferma, invece, che nel procedimento culminato con l’emanazione del decreto n. 393 in data 23 maggio 2009 è stato effettuato uno studio dei venti condotto “facendo ricorso ai dati rilevati dalla centralina presente nel sito” ove è ubicata la discarica e relativi a (soli) “quattro anni di rilevazioni orarie”.
«... appare poi discutibile l’affermazione contenuta nel citato rapporto istruttorio secondo cui il centro abitato di Furnari rimarrebbe al di fuori del cono di influenza delle direzioni prevalenti stimate.»
Il decreto n. 393 si fonda invece su un semplice e lacunoso studio anemometrico, condotto facendo ricorso ai soli dati rilevati dalla centralina presente nella discarica e relativi ad un periodo di quattro anni, le cui conclusioni – secondo il Tar – «appaiono pertanto almeno parzialmente contraddittorie, atteso che, proprio sulla scorta dei dati risultanti da tale studio, non risulta corretto affermare che l’intero centro abitato di Furnari sia al di fuori del cono di influenza delle direzioni prevalenti dei venti, non potendo certamente valere tale conclusione per quanto attiene alle abitazioni che si sviluppano lungo la menzionata strada provinciale 119 [110 ndr]
Quello studio anemometrico evidenziava la prevalenza dei venti provenienti da sud-sudest e sud-sudovest nelle stagioni invernali e primaverili, dei venti provenienti da sud-sudovest nella stagione estiva e dei venti provenienti da sud-sudest nella stagione autunnale affermando che sia il Comuni di Furnari che quello di Mazzarà S. Andrea rimangono al di fuori del cono di influenza delle sopra indicate direzioni dei venti.
In realtà sia il parere reso dall’AUSL n. 5 in data 11 settembre 2008, dove si fa esplicito riferimento a periodiche esalazioni maleodoranti che sembrano costituire il sintomo di un effettivo, sebbene non continuo, trasporto aereo di sostanze odorigene dalla discarica in direzione dell’abitato di Furnari (o quantomeno di una porzione di esso), sia la campagna di rilevamento della qualità dell’aria effettua dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente nel periodo 29 luglio 2009-17 settembre 2008 hanno «evidenziato la presenza nell’abitato di Furnari dei medesimi inquinanti presenti in discarica, circostanza che avvalora l’ipotesi che le direzioni dominanti dei venti siano tali da determinare il trasporto aereo di sostanze odorigene ed eventualmente anche di fibre di amianto nel centro abitato di tale Comune (o almeno in una porzione di esso).»
«... deve evidenziarsi che il decreto autorizzatorio n. 393 in data 23 maggio 2009 non ha tenuto nella debita considerazione la nota dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente di Messina n. 2595 in data 12 giugno 2009 (acquisita nel procedimento concluso con l’emanazione del decreto n. 393 in data 23 maggio 2009), in cui si evidenzia che “nel piano di intervento… non viene fatto cenno alla gestione degli odori” e che in merito a “tale potenziale impatto”, nel piano di intervento erroneamente “si riporta che l’unico insediamento urbano nei pressi della discarica sarebbe il Comune di Mazzarrà S. Andrea”, mentre “ciò non è vero in quanto a circa 500 metri in direzione nordovest ricade il centro urbano del Comune di Furnari”.»
Condivisibile per i giudicanti anche la censura con cui «i ricorrenti lamentano il fatto che il decreto n. 391 in data 21 maggio 2009 prevede una cadenza soltanto trimestrale per le misurazioni dell’aria e delle emissioni gassose».
Inoltre se le Linee Guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni di sostanze odorigene nell’ambito della lotta all’inquinamento atmosferico prescrivono che i progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale (fra cui la discarica) devono includere anche l’esame dell’eventuale presenza e rilascio di odori, nonché specificare le misure preventive adottate, e all’uopo raccomanda l’attuazione di interventi precauzionali e la costituzione di una rete di monitoraggio, è stato rilevato dai giudici che tale contenuto «appare del tutto disatteso nel caso in esame, come risulta dalla circostanza che il decreto n. 393 in data 23 maggio 2009 non contiene alcun riferimento a pregressi esami sulla presenza ed il rilascio di odori, né si esprime in merito ad eventuali interventi precauzionali o alla possibile costituzione di un’apposita rete di monitoraggio, fondandosi invero sul presupposto apodittico - ed in contrasto con le risultanze documentali cui si è sopra fatto riferimento che l’intervento in questione non avrebbe comunque prodotto alcun significativo effetto all’interno dei centri abitati ubicati nelle vicinanze dell’impianto.»
E mentre la normativa vigente stabiliva che «lo studio di impatto ambientale dovesse essere predisposto secondo le indicazioni di cui all'Allegato V alla parte seconda del decreto stesso, le quali fanno riferimento alla “qualità ambientale”, con particolare riguardo, tra l’altro, alla “popolazione” ed all’“aria” e con la descrizione dei probabili effetti dell’opera sull’ambiente, nel cui ambito assume certamente rilievo anche la qualità dell’aria sotto il profilo odorigeno all’interno dei centri abitati.»
«Nel caso di specie è invece accaduto, come già sopra evidenziato, che il profilo in questione non è stata adeguatamente approfondito in sede progettuale, né debitamente ponderato nel corso del procedimento autorizzatorio, con particolare riferimento agli effetti che l’ampliamento dell’impianto può dispiegare, per quanto attiene alla diffusione di odori molesti, all’interno del centro abitato di Furnari (o almeno a parte di esso).
Per quanto attiene al progetto presentato dalla Tirrenoambiente, deve in particolare rilevarsi che l’esistenza dell’abitato di Furnari in prossimità della discarica viene sostanzialmente ignorata, come risulta dalle seguenti circostanze: a) nelle oltre duecentoquaranta pagine di elaborato il Comune di Furnari è menzionato rare volte ed in modo del tutto occasionale; b) a pagina 41, la descrizione del sito destinato ad ospitare intervento viene effettuata senza fare alcun cenno della prossimità dell’abitato di Furnari; c) a pagina 229 si afferma esplicitamente che la Tirrenoambiente ha individuato l’area di studio - quella cioè interessata dalla prevedibile estensione degli effetti conseguenti alla realizzazione del progetto - con il solo territorio del Comune di Mazzarà S. Andrea; a) a pagina 3 del Piano di gestione operativa, allegato al progetto di ampliamento della discarica, si afferma erroneamente che, a parte il centro abitato di Mazzarà S. Andrea, “non vi sono altri centri abitati vicini all’area in oggetto, ad eccezione di alcune case isolate situate nelle campagne circostanti”.»
Considerazioni analoghe valgono in relazione all’Aia per l’impianto di selezione dei rifiuti e di stabilizzazione della frazione organica, considerato che negli elaborati tecnici presentati dalla Tirrenoambiente viene sostanzialmente ignorata l’esistenza del centro abitato di Furnari (in particolare, a pagina 17 della relazione sulla fattibilità ambientale si afferma, in ordine all’“impatto in atmosfera”, che l’ambito territoriale circostante l’insediamento risulta “privo di nuclei abitativi” e a pagina 15 della relazione tecnica generale si afferma che “nell’area circostante non esistono aree urbane e residenziali sensibili”).
La sentenza del Tar di Catania inoltre ha condiviso «le censure sollevate in relazione alla perplessità delle argomentazioni di cui al rapporto istruttorio n. 376 del 12 marzo 2009 (che il decreto n. 393 in data 23 maggio 2009 richiama e dichiara far parte integrante del titolo autorizzatorio).
Nel menzionato rapporto, infatti, si afferma espressamente che una delle motivazioni a sostegno del parere favorevole di compatibilità ambientale è costituito dalla necessità di evitare problemi di natura sanitaria e di ordine pubblico connessi al mancato smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Provincia di Messina, mentre risulta evidente che tale circostanza non può influire - salvo l’eventuale esercizio, nella sussistenza dei relativi presupposti, di poteri diversi e persino “extra ordinem” da parte delle competenti Amministrazioni - sulle valutazioni, che ovviamente devono riferirsi all’impianto da realizzare, da effettuare in sede di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale.
Così come poi viene correttamente evidenziato che un altro vizio nel rilascio dell’Aia è rappresentato dalla circostanza che «nel citato rapporto n. 376 del 12 marzo 2009 si afferma che il progetto risulterebbe “conforme” all’aggiornamento del Piano Regionale dei rifiuti di cui all’ordinanza n. 1133 del 28 dicembre 2006 “qualora l’Agenzia Regionale dei rifiuti e della acque comunicasse a questo Assessorato che la discarica ‘de qua’ risulta compresa nella nuova pianificazione regionale sui rifiuti solidi urbani”.
A prescindere dall’immediato rilievo che l’inclusione dell’impianto nella pianificazione regionale non può ovviamente incidere sul rispetto della disciplina che regola il rilascio del titolo autorizzatorio, dai documenti versati in atti non risulta che l’Agenzia Regionale dei rifiuti e della acque abbia mai inviato all’Assessorato regionale la comunicazione di cui si è detto (né sul punto le parti resistenti o la controinteressata hanno formulato specifica contestazione).
Infine – come osservato dai ricorrenti – «nel parere reso in data 3 febbraio 2009 la Commissione Provinciale Tutela Ambiente ha invitato la ditta a specificare la produzione di percolato annua per il caso in cui il volume di rifiuti da abbancare fosse pari a 1.780.000 mc (atteso che in quest’ipotesi sembrerebbero pochi i metri cubi - 9.000 - di percolato da estrarre), nonché a verificare la produzione media di percolato (che dovrebbe risultare superiore a 25 metri cubi al giorno) con riferimento al numero delle vasche presenti per lo stoccaggio: b) nel decreto n. 393 in data 23 maggio 2009 si afferma essere intervenuto parere favorevole della Commissione Provinciale Tutela Ambiente di Messina, senza tener conto degli approfondimenti istruttori che la Commissione stessa aveva invece indicato come necessari nel menzionato parere in data 3 febbraio 2009.»
A questo punto cosa dobbiamo aspettarci? Li faranno chiudere per davvero e per sempre o in qualche “palazzo” del “potere” escogiteranno una porcata in stile Ilva invocando – ancora una volta – lo “spauracchio” dell’emergenza rifiuti?
La campagna stampa “terroristica” di alcuni media, ad iniziare dai giornalisti Rai di Palermo, è già iniziata.

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