Dalla lettura
della sentenza n. 2888/2012 emessa dal Tar di Catania emerge con
chiara evidenza come nei “palazzi” della Regione Siciliana
nell’autorizzare – nel 2009 – l’ulteriore ampliamento di
1.720.000 metri cubi – che ha aumentato la capienza
dell’immondezzaio di Mazzarrà a 3.200.000 metri cubi (ricordo che
solo nel 2007 era stato già “concesso” un primo ampliamento di
1.480.000 metri cubi) non si sia tenuto in minimo conto della salute
e della qualità di vita dei cittadini di Furnari che da oltre dieci
anni sono costretti a subire gli effetti di una disastrosa e
fallimentare e sbagliata gestione dei rifiuti a tutto vantaggio degli
interessi economici e – secondo quanto accertato dalla sentenza del
processo Vivaio del marzo scorso – illeciti di pochi soggetti senza
scrupoli.
La normativa
vigente (d.lgs. n. 59/2005) stabilisce che l’autorizzazione per le
discariche di rifiuti possa essere concessa se sono soddisfatti, tra
l’altro, i requisiti tecnici di cui al d.lgs. n. 36/2006 il quale
prevede che, nel caso di rifiuti contenenti amianto, sia necessario,
al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre,
uno specifico studio sulla distanza dai centri abitati in relazione
alla direttrice dei venti dominanti, con l’ulteriore precisazione
che tale direttrice deve essere stabilita sulla base di dati
statistici significativi dell’intero arco dell’anno e relativi ad
un periodo non inferiore a cinque anni.
Per i giudici
amministrativi «deve in primo luogo osservarsi che l’impugnato
decreto n. 393 in data 23 maggio 2009 (come risulta espressamente dai
punti n. 12, n. 20 e n. 32) prevede che nella discarica di cui si
tratta possano essere depositati rifiuti contenenti amianto.»
«Nel rapporto
istruttorio di cui alla nota n. 376 del 12 marzo 2009, il Servizio
2/V.A.S.-V.I.A. dell’Assessorato regionale al Territorio ed
all’Ambiente afferma, invece, che nel procedimento culminato con
l’emanazione del decreto n. 393 in data 23 maggio 2009 è stato
effettuato uno studio dei venti condotto “facendo ricorso ai dati
rilevati dalla centralina presente nel sito” ove è ubicata la
discarica e relativi a (soli) “quattro anni di rilevazioni orarie”.
«... appare poi
discutibile l’affermazione contenuta nel citato rapporto
istruttorio secondo cui il centro abitato di Furnari rimarrebbe al di
fuori del cono di influenza delle direzioni prevalenti stimate.»
Il decreto n. 393
si fonda invece su un semplice e lacunoso studio anemometrico,
condotto facendo ricorso ai soli dati rilevati dalla centralina
presente nella discarica e relativi ad un periodo di quattro anni, le
cui conclusioni – secondo il Tar – «appaiono pertanto almeno
parzialmente contraddittorie, atteso che, proprio sulla scorta dei
dati risultanti da tale studio, non risulta corretto affermare che
l’intero centro abitato di Furnari sia al di fuori del cono di
influenza delle direzioni prevalenti dei venti, non potendo
certamente valere tale conclusione per quanto attiene alle abitazioni
che si sviluppano lungo la menzionata strada provinciale 119 [110
ndr].»
Quello studio
anemometrico evidenziava la prevalenza dei venti provenienti da
sud-sudest e sud-sudovest nelle stagioni invernali e primaverili, dei
venti provenienti da sud-sudovest nella stagione estiva e dei venti
provenienti da sud-sudest nella stagione autunnale affermando che sia
il Comuni di Furnari che quello di Mazzarà S. Andrea rimangono al di
fuori del cono di influenza delle sopra indicate direzioni dei venti.
In realtà sia il
parere reso dall’AUSL n. 5 in data 11 settembre 2008, dove si fa
esplicito riferimento a periodiche esalazioni maleodoranti che
sembrano costituire il sintomo di un effettivo, sebbene non continuo,
trasporto aereo di sostanze odorigene dalla discarica in direzione
dell’abitato di Furnari (o quantomeno di una porzione di esso), sia
la campagna di rilevamento della qualità dell’aria effettua
dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente nel
periodo 29 luglio 2009-17 settembre 2008 hanno «evidenziato la
presenza nell’abitato di Furnari dei medesimi inquinanti presenti
in discarica, circostanza che avvalora l’ipotesi che le direzioni
dominanti dei venti siano tali da determinare il trasporto aereo di
sostanze odorigene ed eventualmente anche di fibre di amianto nel
centro abitato di tale Comune (o almeno in una porzione di esso).»
«... deve
evidenziarsi che il decreto autorizzatorio n. 393 in data 23 maggio
2009 non ha tenuto nella debita considerazione la nota dell’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente di Messina n. 2595 in
data 12 giugno 2009 (acquisita nel procedimento concluso con
l’emanazione del decreto n. 393 in data 23 maggio 2009), in cui si
evidenzia che “nel piano di intervento… non viene fatto cenno
alla gestione degli odori” e che in merito a “tale potenziale
impatto”, nel piano di intervento erroneamente “si riporta che
l’unico insediamento urbano nei pressi della discarica sarebbe il
Comune di Mazzarrà S. Andrea”, mentre “ciò non è vero in
quanto a circa 500 metri in direzione nordovest ricade il centro
urbano del Comune di Furnari”.»
Condivisibile per
i giudicanti anche la censura con cui «i ricorrenti lamentano il
fatto che il decreto n. 391 in data 21 maggio 2009 prevede una
cadenza soltanto trimestrale per le misurazioni dell’aria e delle
emissioni gassose».
Inoltre se le
Linee Guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni di sostanze
odorigene nell’ambito della lotta all’inquinamento atmosferico
prescrivono che i progetti soggetti a valutazione di impatto
ambientale (fra cui la discarica) devono includere anche l’esame
dell’eventuale presenza e rilascio di odori, nonché specificare le
misure preventive adottate, e all’uopo raccomanda l’attuazione di
interventi precauzionali e la costituzione di una rete di
monitoraggio, è stato rilevato dai giudici che tale contenuto
«appare del tutto disatteso nel caso in esame, come risulta dalla
circostanza che il decreto n. 393 in data 23 maggio 2009 non contiene
alcun riferimento a pregressi esami sulla presenza ed il rilascio di
odori, né si esprime in merito ad eventuali interventi precauzionali
o alla possibile costituzione di un’apposita rete di monitoraggio,
fondandosi invero sul presupposto apodittico - ed in contrasto con le
risultanze documentali cui si è sopra fatto riferimento che
l’intervento in questione non avrebbe comunque prodotto alcun
significativo effetto all’interno dei centri abitati ubicati nelle
vicinanze dell’impianto.»
E mentre la
normativa vigente stabiliva che «lo studio di impatto ambientale
dovesse essere predisposto secondo le indicazioni di cui all'Allegato
V alla parte seconda del decreto stesso, le quali fanno riferimento
alla “qualità ambientale”, con particolare riguardo, tra
l’altro, alla “popolazione” ed all’“aria” e con la
descrizione dei probabili effetti dell’opera sull’ambiente, nel
cui ambito assume certamente rilievo anche la qualità dell’aria
sotto il profilo odorigeno all’interno dei centri abitati.»
«Nel caso di
specie è invece accaduto, come già sopra evidenziato, che il
profilo in questione non è stata adeguatamente approfondito in sede
progettuale, né debitamente ponderato nel corso del procedimento
autorizzatorio, con particolare riferimento agli effetti che
l’ampliamento dell’impianto può dispiegare, per quanto attiene
alla diffusione di odori molesti, all’interno del centro abitato di
Furnari (o almeno a parte di esso).
Per quanto attiene
al progetto presentato dalla Tirrenoambiente, deve in particolare
rilevarsi che l’esistenza dell’abitato di Furnari in prossimità
della discarica viene sostanzialmente ignorata, come risulta dalle
seguenti circostanze: a) nelle oltre duecentoquaranta pagine di
elaborato il Comune di Furnari è menzionato rare volte ed in modo
del tutto occasionale; b) a pagina 41, la descrizione del sito
destinato ad ospitare intervento viene effettuata senza fare alcun
cenno della prossimità dell’abitato di Furnari; c) a pagina 229 si
afferma esplicitamente che la Tirrenoambiente ha individuato l’area
di studio - quella cioè interessata dalla prevedibile estensione
degli effetti conseguenti alla realizzazione del progetto - con il
solo territorio del Comune di Mazzarà S. Andrea; a) a pagina 3 del
Piano di gestione operativa, allegato al progetto di ampliamento
della discarica, si afferma erroneamente che, a parte il centro
abitato di Mazzarà S. Andrea, “non vi sono altri centri abitati
vicini all’area in oggetto, ad eccezione di alcune case isolate
situate nelle campagne circostanti”.»
Considerazioni
analoghe valgono in relazione all’Aia per l’impianto di selezione
dei rifiuti e di stabilizzazione della frazione organica, considerato
che negli elaborati tecnici presentati dalla Tirrenoambiente viene
sostanzialmente ignorata l’esistenza del centro abitato di Furnari
(in particolare, a pagina 17 della relazione sulla fattibilità
ambientale si afferma, in ordine all’“impatto in atmosfera”,
che l’ambito territoriale circostante l’insediamento risulta
“privo di nuclei abitativi” e a pagina 15 della relazione tecnica
generale si afferma che “nell’area circostante non esistono aree
urbane e residenziali sensibili”).
La sentenza del
Tar di Catania inoltre ha condiviso «le censure sollevate in
relazione alla perplessità delle argomentazioni di cui al rapporto
istruttorio n. 376 del 12 marzo 2009 (che il decreto n. 393 in data
23 maggio 2009 richiama e dichiara far parte integrante del titolo
autorizzatorio).
Nel menzionato
rapporto, infatti, si afferma espressamente che una delle motivazioni
a sostegno del parere favorevole di compatibilità ambientale è
costituito dalla necessità di evitare problemi di natura sanitaria e
di ordine pubblico connessi al mancato smaltimento dei rifiuti solidi
urbani nella Provincia di Messina, mentre risulta evidente che tale
circostanza non può influire - salvo l’eventuale esercizio, nella
sussistenza dei relativi presupposti, di poteri diversi e persino
“extra ordinem” da parte delle competenti Amministrazioni - sulle
valutazioni, che ovviamente devono riferirsi all’impianto da
realizzare, da effettuare in sede di rilascio dell’autorizzazione
integrata ambientale.
Così come poi
viene correttamente evidenziato che un altro vizio nel rilascio
dell’Aia è rappresentato dalla circostanza che «nel citato
rapporto n. 376 del 12 marzo 2009 si afferma che il progetto
risulterebbe “conforme” all’aggiornamento del Piano Regionale
dei rifiuti di cui all’ordinanza n. 1133 del 28 dicembre 2006
“qualora l’Agenzia Regionale dei rifiuti e della acque
comunicasse a questo Assessorato che la discarica ‘de qua’
risulta compresa nella nuova pianificazione regionale sui rifiuti
solidi urbani”.
A prescindere
dall’immediato rilievo che l’inclusione dell’impianto nella
pianificazione regionale non può ovviamente incidere sul rispetto
della disciplina che regola il rilascio del titolo autorizzatorio,
dai documenti versati in atti non risulta che l’Agenzia Regionale
dei rifiuti e della acque abbia mai inviato all’Assessorato
regionale la comunicazione di cui si è detto (né sul punto le parti
resistenti o la controinteressata hanno formulato specifica
contestazione).
Infine – come
osservato dai ricorrenti – «nel parere reso in data 3 febbraio
2009 la Commissione Provinciale Tutela Ambiente ha invitato la ditta
a specificare la produzione di percolato annua per il caso in cui il
volume di rifiuti da abbancare fosse pari a 1.780.000 mc (atteso che
in quest’ipotesi sembrerebbero pochi i metri cubi - 9.000 - di
percolato da estrarre), nonché a verificare la produzione media di
percolato (che dovrebbe risultare superiore a 25 metri cubi al
giorno) con riferimento al numero delle vasche presenti per lo
stoccaggio: b) nel decreto n. 393 in data 23 maggio 2009 si afferma
essere intervenuto parere favorevole della Commissione Provinciale
Tutela Ambiente di Messina, senza tener conto degli approfondimenti
istruttori che la Commissione stessa aveva invece indicato come
necessari nel menzionato parere in data 3 febbraio 2009.»
A questo punto
cosa dobbiamo aspettarci? Li faranno chiudere per davvero e per
sempre o in qualche “palazzo” del “potere” escogiteranno una
porcata in stile Ilva invocando – ancora una volta – lo
“spauracchio” dell’emergenza rifiuti?
La campagna stampa
“terroristica” di alcuni media, ad iniziare dai giornalisti Rai
di Palermo, è già iniziata.
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