Per i giudici amministrativi
l’ordinanza impugnata aveva efficacia limitata, e avendo ormai
cessato i propri effetti, non è configurabile alcun interesse all’annullamento, ma se si fosse pervenuti alla decisione
nel merito del ricorso, lo stesso sarebbe stato ritenuto fondato
Lo scorso 10 marzo si è tenuta
l’udienza di merito sul ricorso che vedeva contrapposti il colosso
telefonico Vodafone e il Comune di Furnari.
Oggetto del contendere una stazione
radiobase (nella foto) in contrada Saiatine del piccolo centro tirrenico per la
quale la compagnia presentava due anni fa la relativa istanza (vedi articolo precedente).
La causa scatenante del ricorso da
parte della compagnia di telecomunicazioni stava in un'ordinanza
“contingibile e urgente in materia sanitaria e ambientale”
emanata dal sindaco di Furnari con la quale, oltre a confermare
alcune precedenti sospensioni dei lavori, ordinava alla compagnia
telefonica, «in attesa di nuovi provvedimenti da parte di questa
Autorità o di questo Ente che potrebbero anche riguardare profili
urbanistici, edilizi, di impatto ambientale e paesaggistico» di
astenersi da ogni attività inerente la stazione radio base,
sospendendo fino al 31 maggio ogni attività di installazione di
impianti di telefonia mobile nel territorio di Furnari.
Con lo stesso provvedimento veniva
nominata anche una consulente – Patrizia Livreri dell’Università
di Palermo (nota alle cronache per le sue posizioni pro Muos e già
consulente del sindaco per la vicenda relativa ad un progetto, poi
ritirato, di una centrale a biomasse) con l’incarico di rilevare i
livelli di campo elettromagnetico nel territorio comunale e
predisporre un regolamento per assicurare il corretto insediamento
urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione
della popolazione ai campi elettromagnetici.
Vodafone, ritenendo lesi i propri
diritti, impugnava l’ordinanza chiedendone l’annullamento e il
relativo risarcimento del danno, sostenendo la violazione di legge
(artt. 50 e 54 D. lgs. 267/2000, D. lgs. 259/2003 e legge n. 36/2001)
e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità
manifesta e sviamento della funzione tipica, nonché violazione del
principio di legalità dell'azione amministrativa. Sono stati inoltre
contestati la carenza dei presupposti richiesti per l’adozione del
provvedimento contingibile e urgente e per l’esercizio di poteri
extra ordinem.
Per il Comune di Furnari il ricorso era
invece improcedibile in ragione del limitato periodo di efficacia
dell’ordinanza e della circostanza che Vodafone aveva “già
completato la realizzazione del manufatto”.
La sentenza, depositata lo scorso 21
aprile, ha stabilito che il ricorso è improcedibile per
“sopravvenuta carenza d’interesse”, perché l’ordinanza
impugnata aveva efficacia limitata al 31 maggio 2015 e ha ormai
cessato i propri effetti, con la conseguenza che non è configurabile
alcun interesse attuale all’annullamento.
Da accertare invece se la società
ricorrente aveva diritto alla rifusione delle spese processuali in
virtù del principio della “soccombenza virtuale”, posto che la
stessa ha insistito in tal senso. Per il Collegio la risposta è
stata positiva, «risultando fondate le censure concernenti la
violazione degli articoli 50 e 54 del D. lgs. 267/2000.»
Scrivono i giudici che il provvedimento
impugnato «è stato assunto dal Sindaco del comune di Furnari
nell’esercizio dei suoi poteri contingibili e urgenti quale
Ufficiale di Governo, ai sensi dell’art. 54 del D. lgs. 267/2000.
Detta norma consente, come è noto, in via eccezionale, l’adozione
da parte del Sindaco di provvedimenti atipici “al fine di prevenire
e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica
e la sicurezza urbana”.
La giurisprudenza amministrativa è
costante nel ritenere che, ai sensi dell'art. 54 T.U.E.L.,
l'emanazione di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente
richiede la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di
danno grave ed imminente per l'incolumità pubblica, debitamente
motivata a seguito di approfondita istruttoria. (cfr. ex multis,
Cons. Stato, sez. V, 19 settembre 2012 n. 4968).
Pertanto, il Sindaco può ricorrere
motivatamente allo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente
unicamente al fine di fronteggiare con immediatezza sia una
situazione di natura eccezionale ed imprevedibile (in attesa
dell'adozione delle misure ordinarie), sia una condizione di pericolo
imminente al momento dell'adozione dell'ordinanza, indipendentemente
dalla circostanza che la situazione di emergenza fosse sorta in epoca
antecedente. Indispensabile, comunque, è sempre la sussistenza,
l'attualità e la gravità del pericolo, cioè il rischio concreto di
un danno grave e imminente (cfr., Cons. Stato, VI, 28 giugno 2010, n.
4135; TAR Lazio – Roma, sez. II quater, 30 gennaio 2015, n. 1749)».
Per il Tar nel caso in esame, il
ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente, «non
risulta sorretto da un’adeguata dimostrazione della sussistenza del
presupposto del grave pericolo per l’incolumità pubblica e della
paventata “emergenza sanitaria”, dal momento che non è stato
nemmeno dedotto nel provvedimento il superamento dei limiti di
esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Il Sindaco,
infatti, si è limitato a menzionare il rischio di un eventuale
pericolo di inquinamento elettromagnetico, pericolo che non risulta
supportato da alcuna motivazione o prova.
Né possono essere considerate
idoneo presupposto per l’adozione di una misura contingibile e
urgente la circostanza che “l’installazione ha generato, in
maniera crescente nella popolazione gravi tensioni sociali che
destano preoccupazione per l’ordine pubblico (…)” poiché
occorre, appunto, come si è detto, l’esistenza di un concreto ed
effettivo pericolo per l’incolumità pubblica e non solo che detto
pericolo sia paventato dall’opinione pubblica».
«Da quanto sopra esposto – per il
Tar – consegue che ove si fosse pervenuti alla decisione nel merito
del ricorso, lo stesso sarebbe stato ritenuto fondato» e quindi è
stato deciso che il Comune di Furnari dovrà pagare le spese
processuali in favore della parte ricorrente – 1500,00 euro,
comprensivi delle spese già liquidate in sede cautelare (vedi articolo precedente), oltre accessori di legge – sulla base
della “soccombenza virtuale”.
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