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giovedì 29 ottobre 2015

La gestione dei rifiuti attraverso le Ordinanze Contingibili ed Urgenti ex art. 191: un “magna magna” per l’on. Claudia Mannino

«... qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente».
«Le ordinanze di cui al comma 1 – recita però il comma 4 del 191 – possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini».
Ciò nonostante alla norma in oggetto si è fatto troppo spesso ricorso, trasformando di fatto la “deroga” in “normalità”. La gestione dei rifiuti in Sicilia è infatti ormai da lungo tempo costantemente incardinata sul ricorso alle ordinanze contingibili ed urgenti. Dal presidente della regione al sindaco del paesello vi hanno fatto quasi tutti ricorso in più occasioni.
Durante la seduta della Commissione ambiente dello scorso 13 ottobre l’onorevole Claudia Mannino (M5S) ha chiesto in un’interrogazione al ministro Galletti conto di «quante ordinanze contingibili ed urgenti, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs 152/2006, sono state emesse durante gli ultimi due anni dai presidenti delle giunte regionali, dai presidenti della province ovvero dai sindaci al fine di autorizzare lo smaltimento dei rifiuti tal quali o trito vagliati all’interno delle discariche ubicate nel proprio territorio di competenza».
Il ministro Galletti nella sua risposta ha premesso che il suo dicastero «è impegnato quotidianamente in una attività di verifica e controllo concernente le ordinanze contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di gestione dei rifiuti.
Nel corso di tali operazioni di verifica condotte dalla competente Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento, viene valutata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'adozione delle menzionate ordinanze.
In particolare, nell'ambito di tale attività di controllo si procede alla verifica dell'acquisizione del parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali che si esprimono sulle conseguenze ambientali dell'ordinanza, nonché al monitoraggio della durata della stessa al fine di controllare il rispetto dei limiti di proroga che, anche in caso di eventuali reiterazioni, non possono superare i 18 mesi complessivi.
Tali ordinanze, emesse da presidenti di giunta regionale, presidenti delle province ovvero da sindaci, hanno ad oggetto deroghe alle disposizioni in materia di rifiuti e presentano contenuti diversi che spaziano dal ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti adottate in occasione di avvenimenti calamitosi al proseguimento del servizio di gestione integrata oltre i termini contrattuali. Si tenga presente tuttavia che, in linea generale, le ordinanze emesse hanno carattere di natura emergenziale e possono prevedere deroghe alla normativa nazionale, ma non possono disporre in contrasto con la normativa comunitaria».
«Peccato ‒ ha dichiarato sul suo blog l’on. Mannino ‒ che queste ordinanze autorizzino un tipo di smaltimento in palese violazione dell’articolo 6, lettera a) della direttiva 1999/31/CE, letto in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 1999/31/CE e con gli articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE, così come stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, in merito alla Causa C-323/13, con la sentenza del 15 ottobre 2014».

«Il Ministro Galletti, inoltre ‒ prosegue la deputata pentastellata ‒, rispondendo al quesito principale della mia interrogazione, ha dichiarato: “che risultano oltre 1100 ordinanze e che il metodo di classificazione adottato non consente di definire con esattezza quale sia il numero delle ordinanze adottate al fine di autorizzare lo smaltimento dei rifiuti tal quali o semplicemente trito vagliati”.
«In parole povere Galletti  ‒ conclude la Mannino ‒ ammette di non sapere quanti comuni, province e regioni vadano in deroga a quanto stabilito dalla legge e dalla direttiva comunitaria in materia».

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