«... qualora si
verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della
salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il
Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il
Sindaco possono emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze
contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme
di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo
un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente».
«Le ordinanze di cui
al comma 1 – recita però il comma 4 del 191 – possono essere reiterate per un
periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei
rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione
d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1
anche oltre i predetti termini».
Ciò nonostante alla norma in oggetto si è fatto troppo
spesso ricorso, trasformando di fatto la “deroga” in “normalità”. La gestione
dei rifiuti in Sicilia è infatti ormai da lungo tempo costantemente incardinata
sul ricorso alle ordinanze contingibili ed urgenti. Dal presidente della
regione al sindaco del paesello vi hanno fatto quasi tutti ricorso in più
occasioni.
Durante la seduta della Commissione ambiente dello scorso 13
ottobre l’onorevole Claudia Mannino (M5S) ha chiesto in un’interrogazione
al ministro Galletti conto di «quante ordinanze contingibili ed urgenti, ai
sensi dell’art. 191 del D.Lgs 152/2006, sono state emesse durante gli ultimi
due anni dai presidenti delle giunte regionali, dai presidenti della province
ovvero dai sindaci al fine di autorizzare lo smaltimento dei rifiuti tal quali
o trito vagliati all’interno delle discariche ubicate nel proprio territorio di
competenza».
Il ministro Galletti nella sua risposta ha premesso che il
suo dicastero «è impegnato
quotidianamente in una attività di verifica e controllo concernente le
ordinanze contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'articolo 191 del
decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di gestione dei rifiuti.
Nel corso di tali
operazioni di verifica condotte dalla competente Direzione Generale per i
Rifiuti e l'Inquinamento, viene valutata la sussistenza dei requisiti previsti
dalla legge per l'adozione delle menzionate ordinanze.
In particolare,
nell'ambito di tale attività di controllo si procede alla verifica
dell'acquisizione del parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali che
si esprimono sulle conseguenze ambientali dell'ordinanza, nonché al
monitoraggio della durata della stessa al fine di controllare il rispetto dei
limiti di proroga che, anche in caso di eventuali reiterazioni, non possono
superare i 18 mesi complessivi.
Tali ordinanze, emesse
da presidenti di giunta regionale, presidenti delle province ovvero da sindaci,
hanno ad oggetto deroghe alle disposizioni in materia di rifiuti e presentano
contenuti diversi che spaziano dal ricorso a speciali forme di gestione dei
rifiuti adottate in occasione di avvenimenti calamitosi al proseguimento del
servizio di gestione integrata oltre i termini contrattuali. Si tenga presente
tuttavia che, in linea generale, le ordinanze emesse hanno carattere di natura
emergenziale e possono prevedere deroghe alla normativa nazionale, ma non
possono disporre in contrasto con la normativa comunitaria».
«Peccato ‒ ha dichiarato sul suo blog l’on. Mannino ‒ che
queste ordinanze autorizzino un tipo di smaltimento in palese violazione
dell’articolo 6, lettera a) della direttiva 1999/31/CE, letto in combinato
disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 1999/31/CE e con gli
articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE, così come stabilito dalla Corte di
Giustizia dell’Unione europea, in merito alla Causa C-323/13, con la sentenza
del 15 ottobre 2014».
«Il Ministro Galletti, inoltre ‒ prosegue la deputata pentastellata
‒,
rispondendo al quesito principale della mia interrogazione, ha dichiarato: “che risultano oltre 1100 ordinanze e che il
metodo di classificazione adottato non consente di definire con esattezza quale
sia il numero delle ordinanze adottate al fine di autorizzare lo smaltimento
dei rifiuti tal quali o semplicemente trito vagliati”.
«In parole povere Galletti ‒ conclude la Mannino ‒ ammette di non sapere quanti comuni, province e regioni vadano in deroga a quanto stabilito dalla legge e dalla direttiva comunitaria in materia».
«In parole povere Galletti ‒ conclude la Mannino ‒ ammette di non sapere quanti comuni, province e regioni vadano in deroga a quanto stabilito dalla legge e dalla direttiva comunitaria in materia».
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