Gentile Signore,
Mi riferisco alla Sua comunicazione del 25 Maggio 2012
relativa alla discarica di Mazzarà (Messina).
Innanzitutto mi scuso per il ritardo con cui faccio seguito
alla nota del 12/07/2012, con cui La informavo dell'apertura della pratica
CHAP(2012)01932, ritardo dovuto al notevole numero di denunce che la
Commissione Europea riceve annualmente.
Ai sensi dell'articolo 17 TUE, la Commissione ha il compito
di vigilare sulla corretta applicazione del diritto dell'Unione europea. La
Commissione esercita tale funzione di controllo anche rispetto alle situazioni
denunciate dai singoli cittadini e, ove riconosca, nelle situazioni denunciate,
una potenziale violazione del diritto dell'Unione europea, può intervenire
presso le autorità degli Stati membri.
Desidero informarLa che la Commissione Europea è già
intervenuta sulle problematiche relative alla gestione dei rifiuti in Italia.
Intatti, nella procedura d'infrazione 2003/2077, avviata contro la Repubblica
Italiana, nell'aprile 2013 la Commissione europea ha adito la Corte di
giustizia UE (causa C-196/13) in quanto su tutto il territorio italiano vi sono
numerose discariche irregolari, per le quali le Autorità italiane non hanno
eseguito le necessarie attività di ripristino o bonifica. Tale causa è
attualmente pendente innanzi alla Corte.
La Commissione continua dunque a seguire da vicino la
situazione relativa alla gestione dei rifiuti in Italia, ivi compreso in
Sicilia, al fine di ottenere una soluzione strutturale del problema, che
consenta una corretta applicazione della normativa dell'Unione europea a tutela
dell'ambiente e della salute dei cittadini. A tal fine, la Commissione si
avvale di tutte le prerogative attribuitele dai Trattati UE, ferma restando la
competenza delle autorità degli Stati membri, alle quali spetta la
responsabilità primaria di garantire la corretta applicazione della normativa
UE nel loro territorio.
Infatti, mi preme ribadire che l'obbligo di assicurare il
rispetto del diritto dell'Unione europea da parte delle Autorità degli Stati
Membri spetta in primo luogo alle autorità amministrative e giudiziarie degli
stessi Stati. Solo le amministrazioni e i giudici nazionali hanno il potere di
rivolgere ingiunzioni o di disporre l'annullamento di atti di autorità degli
Stati membri, mentre le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea
possono solo accertare l'esistenza di una violazione del diritto UE,
accertamento in seguito al quale spetta sempre allo Stato membro adottare i
provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza e porre fine alla
violazione accertata.
Alla luce di tutto quanto sopra, vorrei informarLa che
questi servizi non daranno ulteriore seguito alla Sua segnalazione. Pertanto,
decorse quattro settimane dal ricevimento della presente e in assenza di nuovi
elementi che consentano di riconsiderare le conclusioni raggiunte, la pratica
CHAP(2012)01932 sarà archiviata.
Vogliate gradire l'espressione dei miei distinti saluti.
Ion Codescu
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