Annullata dal Tar di Catania (sentenza
del 17/01/2013) l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata
dal servizio Via/Vas dell’Assessorato Regionale Territorio e
Ambiente nel 2009 alla Messinambiente spa per continuare
nell’esercizio dell’inceneritore di rifiuti urbani sito in
località Pace, nel Comune di Messina.
Il ricorso, promosso dall’Associazione
Mediterranea per la Natura (MAN), dal Comitato Regionale di
Legambiente Sicilia Onlus e dall’Associazione Italiana per il WWF
Onlus (rappresentate dagli avvocati Giovanni Crosta, Nicola Giudice e
Piefrancesco Rizza), è stato accolto pienamente dai giudici
amministrativi etnei, che hanno avuto modo di accertare, nel corso
dell’articolata attività istruttoria del giudizio, le gravi
carenze impiantistiche e funzionali in cui versava l’impianto di
incenerimento di Pace e che quindi non poteva essere oggetto
dell’Autorizzazione del 2009 che consentiva la prosecuzione
dell’attività del vecchio inceneritore, addirittura ampliando le
categorie di rifiuti trattabili nell’ambito dello stesso.
Grande soddisfazione del mondo
ambientalista e della presidente dell’Associazione Mediterranea per
la Natura Deborah Ricciardi: «il Tribunale ha dato atto della
correttezza delle nostre valutazioni e ci auguriamo che sulle
questioni relative alla gestione dei rifiuti e più in generale sulle
questioni di rilevante impatto ambientale, la regione e tutti gli
organi deputati ad esprimere atti di assenso e valutazioni ambientali
abbiano a fare rigorosa applicazione della legge».
Le illegittimità denunziate dalle
associazioni ambientaliste, sono state accertate dai giudici
amministrativi e anche tecnicamente indagate, nel corso del giudizio,
attraverso una verificazione disposta dal T.A.R. etneo, affidata al
prof. Francesco Bottino, docente ordinario di Chimica presso
l’Università di Catania; questi ha dettagliatamente relazionato
sulle irregolari condizioni in cui versava l’impianto di
incenerimento che non avrebbero potuto condurre alla emanazione
dell’autorizzazione regionale poi impugnata. Nella relazione del
Prof. Bottino, infatti, veniva fatto emergere: il superamento, a
volte notevole, dei limiti di legge, con riferimento alla emissione
di alcuni fattori inquinanti (C.O.T. e polveri sottili); il
malfunzionamento degli strumenti di misurazione delle emissioni (cd.
Polverimetro), utilizzati dall’Ente Gestore (Messinambiente spa),
con la conseguente esposizione di dati fuorvianti, inferiori a quelli
effettivi; l’eccesso di emissione, in alcune date di Diossine e
PCDF, con valori di gran lunga superiori ai limiti di legge;
l’ammissione indebita al trattamento e quindi l’incenerimento di
rifiuti classificati dalla legge quali pericolosi (codici CER 180103
e 180202). Le denunziate carenze e i rilevati superamenti di fattori
inquinanti, hanno quindi convinto i giudici amministrativi
all’accoglimento dei ricorsi proposti dalle associazioni
ambientaliste, e ad affermare nella motivazione della sentenza che
«risulta confermata la tesi di parte ricorrente, … secondo la
quale l’autorizzazione in esame sarebbe stata rilasciata all’esito
di una istruttoria superficiale, basata essenzialmente sui dati
tecnici inesatti e/o fuorvianti forniti dalla stessa società
richiedente…. Ebbene, la verificazione disposta con la precedente
ordinanza ha evidenziato l’imprecisione degli strumenti di
misurazione adoperati dalla Messinambiente s.p.a. e l’eccessivo e
non consentito rilascio nell’ambiente di Diossine e PCDF in misura
superiore al limite di legge, in contraddizione con quanto esposto
nella relazione tecnica presentata dalla società ai fini
dell’ottenimento dell’autorizzazione. Ne consegue che il rilascio
del titolo autorizzatorio ora impugnato appare – in larga misura –
frutto di dati tecnici non attendibili che non hanno consentito la
normale formazione della volontà dell’ente pubblico concedente.
Tanto basta per dichiarare illegittimo il decreto per insufficienza
e/o inattendibilità dell’istruttoria»
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