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mercoledì 25 maggio 2011

Gestione rifiuti, la Commissione Straordinaria di Furnari approva la costituzione della Srr


La Commissione Straordinaria (Scalfaro, Musolino, Rotella) che regge l’amministrazione del Comune di Furnari dopo il suo scioglimento avvenuto il 4 dicembre del 2009 per "ingerenze della criminalità organizzata" nella vita amministrativa comunale in questi giorni, per l’esattezza il 19 maggio scorso, ha approvato (con delibera n. 6 del 19.05.2011) la costituzione assieme agli altri Enti territoriali ricompresi nell’A.T.O. n. 3 – MESSINA una società consortile per azioni, denominata “Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n. 3 – MESSINA” per l’esercizio delle funzioni affidate alla società stessa in materia di gestione integrata dei rifiuti dalla legge regionale medesima (legge 9 del 2010).
Contestualmente sono stati approvati lo schema di atto costitutivo, lo schema di statuto della società consortile per azioni  (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n. 3 – MESSINA) ed è stato autorizzato il legale rappresentante dell’Ente di procedere alla stipula dell’atto costitutivo e alla sottoscrizione delle quote sociali dell’Ente, con mandato di apportale eventuali modifiche, non sostanziali, che si dovessero rendere necessarie.
Come si ricorderà, dopo l'approvazione, venerdì 25 marzo, da parte dell'assessore per l’Energia e per i Servizi di pubblica utilità Marino, degli schemi di statuto e atto costitutivo, si era entrati nella fase attuativa della riforma del sistema di gestione dei rifiuti che dovrà sostituire quello fallimentare rappresentato dagli Ato. Come funzioneranno le nuove Srr?
Iniziamo dalla loro composizione. Le quote di partecipazione sono così determinate: 95 per cento ai Comuni sulla base della popolazione residente in ciascun Comune (dati dell’ultimo censimento), 5 per cento alla Provincia appartenente all’Ato. Nel caso della provincia di Messina va calcolata anche una percentuale aggiuntiva per l’Ato 10 relativo alle Isole minori. L’oggetto sociale è ovviamente rappresentato dalle «funzioni previste in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e provvede all’espletamento delle procedure per l’individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti». Ogni tre mesi le Srr dovranno trasmettere alla Regione i dati relativi alla gestione dei rifiuti.
Entrando ancor più nel dettaglio, le Srr saranno gli interlocutori primari della Regione «nei procedimenti di approvazione, modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti, nell’individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifuti nonché non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti». Inoltre la Srr «definisce le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata», «esercita attività di controllo finalizzata alla verifica dei raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi», «indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale (Tia) o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu)», insomma, le funzioni sono grossomodo di quelle che oggi competono agli Ato. «La durata della società – si legge all’articolo 6 dello statuto – è fissata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare».
Importante è l’articolo 9, “Dotazione organica”. Vi si legge che «La Srr assume nuovo personale solo attraverso procedure ad evidenza pubblica» ma «non può procedere ad alcuna assunzione di personale fino al 27 aprile 2013». Al tempo stesso «nella fase di avvio, in materia di personale, si osservano le disposizioni finali e transitorie previste dall’articolo 19 della legge regionale 9 del 2010». Ecco cosa prevede, a questo proposito, l’articolo 19: «L’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, con la partecipazione delle organizzazioni associative dei comuni e delle province, individua il personale addetto fra quello già in servizio presso le società o i consorzi d’ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione. Sulla base dei criteri concertati fra l’amministrazione regionale, le associazioni di rappresentanza degli enti locali e le organizzazioni sindacali, le Srr integrano individuando il rimanente personale fra i dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2009 presso: a) le società d’ambito; b) i consorzi d’ambito; c) le società utilizzate per la gestione del servizio ed al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o i consorzi d’ambito per una percentuale non inferiore al novanta per cento».

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