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domenica 27 marzo 2011

Smaltimento dei rifiuti, come cambiano gli Ato. La Regione Siciliana ha inviato lo schema di statuto per la costituzione delle nuove Srr, analizziamone i dettagli


L'emergenza igienico-sanitaria causata dalla mancata raccolta dei rifiuti solidi urbani nei trentotto comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale Messina 2, meglio nota come Ato Me 2 Spa, almeno per il momento sembra scongiurata. Il servizio di raccolta è ripreso in quasi tutti i comuni. Ma è di questi giorni la notizia che, almeno sulla carta, dovrebbe rappresentare la novità nel modo di gestire questo importante servizio pubblico.
Stiamo parlando delle Srr, [Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, ndr] la nuova parola magica con cui dovremmo avere a che fare in futuro in tema di raccolta e smaltimento di rifiuti. Dopo il fallimento delle Ato, la Regione ci riprova, sperando che abbia miglior fortuna.
Dopo l'approvazione, venerdì 25 marzo, da parte dell'assessore per l’Energia e per i Servizi di pubblica utilità Marino, degli schemi di statuto e atto costitutivo, si è entrati nella fase attuativa di questa riforma. Ora scatta il countdown stabilito dall’articolo 15 della legge 9 del 2010, la cosiddetta riforma dei rifiuti: «Gli enti locali appartenenti all’Ato – si legge - sono convocati dalla Provincia entro i successivi sessanta giorni per l’assemblea di insediamento e per l’approvazione della convenzione e dello statuto. Entro quarantacinque giorni dall’approvazione degli atti, la Srr elegge i propri organi. Con l’elezione degli organi la Srr è costituita». Ci vorranno, dunque, tre mesi e mezzo per la costituzione di queste nuove società (una per provincia).
Come funzioneranno? Leggiamo lo schema di statuto. Partiamo dalla loro composizione. Le quote di partecipazione sono così determinate: 95 per cento ai Comuni sulla base della popolazione residente in ciascun Comune (dati dell’ultimo censimento), 5 per cento alla Provincia appartenente all’Ato. Nel caso della provincia di Messina va calcolata anche una percentuale aggiuntiva per l’Ato 10 relativo alle Isole minori. L’oggetto sociale è ovviamente rappresentato dalle «funzioni previste in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e provvede all’espletamento delle procedure per l’individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti». Ogni tre mesi le Srr dovranno trasmettere alla Regione i dati relativi alla gestione dei rifiuti.
Entrando ancor più nel dettaglio, le Srr saranno gli interlocutori primari della Regione «nei procedimenti di approvazione, modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti, nell’individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifuti nonché non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti». Inoltre la Srr «definisce le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata», «esercita attività di controllo finalizzata alla verifica dei raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi», «indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale (Tia) o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu)», insomma, le funzioni sono grossomodo di quelle che oggi competono agli Ato. «La durata della società – si legge all’articolo 6 dello statuto – è fissata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare».
Importante è l’articolo 9, “Dotazione organica”. Vi si legge che «La Srr assume nuovo personale solo attraverso procedure ad evidenza pubblica» ma «non può procedere ad alcuna assunzione di personale fino al 27 aprile 2013». Al tempo stesso «nella fase di avvio, in materia di personale, si osservano le disposizioni finali e transitorie previste dall’articolo 19 della legge regionale 9 del 2010». Ecco cosa prevede, a questo proposito, l’articolo 19: «L’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, con la partecipazione delle organizzazioni associative dei comuni e delle province, individua il personale addetto fra quello già in servizio presso le società o i consorzi d’ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione. Sulla base dei criteri concertati fra l’amministrazione regionale, le associazioni di rappresentanza degli enti locali e le organizzazioni sindacali, le Srr integrano individuando il rimanente personale fra i dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2009 presso: a) le società d’ambito; b) i consorzi d’ambito; c) le società utilizzate per la gestione del servizio ed al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o i consorzi d’ambito per una percentuale non inferiore al novanta per cento».
Per chi volesse approfondire altri dettagli dello statutodella Srr può liberamente consultarlo cliccando sul seguente link.

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