Solo un anno fa il parere motivato
del Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro dei Beni
Culturali, giunto a conclusione della Valutazione Ambientale
Strategica sul Piano Regionale dei Rifiuti della Regione siciliana,
stabiliva che a Messina, per la precisione in contrada Pace (in foto), era
impossibile la realizzazione di qualsivoglia impianto per la
trattazione dei rifiuti.
La piattaforma integrata di Pace,
insieme agli impianti di Enna e Gela (70 milioni di euro complessivi
i finanziamenti stanziati), costituiva uno dei cardini del piano
smaltimento dei rifiuti predisposto dalla Giunta Crocetta con
l'allora assessore al ramo Nicolò Marino.
Ad aggiudicarsi l'appalto, di una
ventina di milioni di euro, per gli impianti di Messina: discarica,
impianto di biostabilizzazione e impianto per il percolato, era stato
il raggruppamento temporaneo d'imprese costituito dalle socirtà
Consorzio Cooperative Costruzioni Ccc Soc. Coop. Costruzioni, Sics
S.p.A. e Consorzio Stabile C.F.C.
Ed è proprio il Consorzio Cooperative
Costruzioni, capofila dell'Ati, che lo scorso febbraio decide di
impugnare davanti al Tribunale amministrativo di Palermo la nota n.
52608 del 29/10/2015, dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali
relativa al Piano Territoriale Paesaggistico con la quale si assume
che “non risulta possibile la realizzazione delle opere di che
trattasi in quanto in contrasto con l'adottato Piano d'Ambito n. 9,
ancorchè il progetto suddetto risulta approvato per i profili di
competenza”, sicchè “il parere espresso dalla
Soprintendenza di Messina risulta preclusivo nei confronti della
realizzazione delle opere previste per la piattaforma integrata in
oggetto in quanto in contrasto con le norme di salvaguardia del Piano
Paesaggistico dell'Ambito e della provincia di Messina”
adottato con decreto n. 8470 del 4.12.2009 dell'Assessore Regionale
dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e lo stesso decreto
nella parte in cui dispone che “le autorizzazioni già
rilasciate da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e
Ambientali per progetti di opere non ancora intraprese alla data di
adozione del presente Piano, restano valide per i termine di cinque
anni dalla data di rilascio, come previsto dal Regolamento 1347/40
limitatamente alle aree in cui il Piano non preclude la loro
realizzazione”.
Impugnato anche il parere reso dalla
Soprintendenza di Messina nella conferenza di servizi del
09/107/2015, richiamato nell’ambito del primo provvedimento
contestato.
Da sottolineare che l’Avvocatura
distrettuale dello Stato, costituitasi in giudizio per la Regione
Sicilia Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana,
Assessorato dell'Energia e dei Serv. di P. Utilità, Dipartimento
Reg. dell'Acqua e dei Rifiuti, Soprintendenza Bb.Cc. Aa. di Messina,
non ha articolato scritti a difesa.
Per i giudici palermitani la questione
principale “involge la valenza delle disposizioni del Piano
Paesaggistico adottato dalla pubblica Amministrazione nella misura in
cui, malgrado i preventivi pareri favorevoli già resi sul progetto
proposto dai ricorrenti nella gara di che trattasi, le misure di
'salvaguardia' previste nelle norme transitorie e finali (art. 63)
impedirebbero, oggi, la realizzazione del medesimo progetto già
assentito e costituente l’oggetto della gara già aggiudicata, che
è stata per l’effetto sospesa”.
Il Tar ha ritenuto pertanto che “così
circoscritto il thema decidendum, il ricorso è fondato e va
accolto” confermando il recente arresto giurisprudenziale (invocato
dai ricorrenti) di cui alla sentenza di questa stessa Sezione n.
2173/2015.
Scrivono i giudici amministrativi che
“Con detta pronuncia la Sezione ha avuto modo di precisare che:
-in virtù della strutturale
unitarietà dell’ordinamento giuridico della Repubblica, la
normativa statale (id est. il D.Lgs. 42/2004) è idonea, per forza
propria e senza bisogno di alcun previo atto di recepimento da parte
della Regione, a regolamentare anche materie attribuite alla
competenza legislativa esclusiva della stessa (come stabilita nello
Statuto regionale), nei limiti in cui non sia stata ancora
concretamente esercitata, sul punto, la prefata competenza esclusiva;
-… la Regione non ha ancora
normato la materia “tutela del paesaggio” con una propria
disciplina organica ed omogenea, …dal ché… il Collegio conclude
che il d.lgs. 42/2004 sia integralmente e direttamente applicabile
nell’Isola (nello stesso senso cfr. il parere dell’Ufficio Legale
e Legislativo della Regione Siciliana n. 88/2004;
- l’indirizzo esegetico
sollecitato in quel ricorso, e riproposto anche in questa sede dagli
attuali ricorrenti, dovrebbe condurre ad escludere l’applicabilità
in Sicilia pure dell’invocato R.D. 1357/1940 quale norma statale
previgente allo Statuto che, in quanto afferente a materia ex post
attratta alla competenza legislativa esclusiva della Regione, sarebbe
divenuto inefficace nell’Isola;
- sulla base di una attenta
interpretazione del contenuto precettivo dell’art. 143 D.Lgs.
42/2004, occorre ritenere che il legislatore nazionale abbia operato
una differente modulazione degli effetti tra: A) le “prescrizioni
di tutela”, ossia le specifiche e puntuali disposizioni relative a
ben individuati “beni paesaggistici” (come tipologicamente
enucleati nell’art. 134), che ostano, sin dall’adozione del
Piano, alla realizzazione di “interventi” di segno contrario, e
B) le più generali “previsioni”, ossia gli indirizzi di massima
stabiliti dal Piano, che invece acquistano cogenza (e prevalgono
sulla configgente pianificazione territoriale ed urbanistica) solo
con l’approvazione in sede regionale del Piano (approvazione che
nel caso a mano, secondo quanto è pacifico in atti, non è mai
intervenuta).”
“Partendo da tali premesse – si
legge nella sentenza –, la Sezione ha quindi affermato che l’atto
di adozione del Piano non può genericamente ed indistintamente
impedire la realizzazione degli interventi, pur già autorizzati
dalla Soprintendenza, che siano in contrasto con le “disposizioni”
del Piano stesso, giacché tale forza preclusiva è propria, a tenore
dell’art. 143, comma IX, del “codice”, solo delle specifiche,
puntuali e concrete “prescrizioni”.
I principi giurisprudenziali sopra
richiamati, dai quali il Collegio non trae oggi motivo di
discostarsi, trovano applicazione anche alla presente controversia
nella quale, al pari di quella decisa con la sentenza n. 2173/2015,
il diniego opposto dall’Amministrazione fa riferimento alla
ritenuta non compatibilità del (già approvato) progetto con le
generali previsioni del sopravvenuto piano paesaggistico (solamente
adottato) e non anche a specifiche “prescrizioni di tutela”.
Per tali motivazioni il Tar ha quindi
annullato il D.D.G. n. 8470 del 4/12/2009 nella parte in cui,
relativamente alle Norme Transitorie e finali, all'art. 63 dispone
che: “le autorizzazioni già rilasciate da parte della
Soprintendenza ai beni culturali e Ambientali per progetti di opere
non ancora intraprese alla data di adozione del presente Piano,
restano valide per il termine di cinque anni dalla data del rilascio,
come previsto dal Regolamento 1347/40 limitatamente alle aree in cui
il Piano non preclude loro la realizzazione”, il provvedimento
prot. 52608 del 29/10/2015 del Serv. VIII dell’Ass.to BB.CC.AA. e
I.S., e il parere reso dalla Soprintendenza di Messina nella
Conferenza di servizi del 09/07/2015.
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