Il Tar di Catania nell’udienza di merito dell’8 aprile
scorso sul ricorso presentato da Tirrenoambiente contro il provvedimento della
Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità, del 23 ottobre 2014, prot. n. 41760, di diniego dell'istanza di
rinnovo del D.R.S. n. 391 del 21 maggio 2009 per la realizzazione e gestione dell'impianto
di selezione e biostabilizzazione a servizio della discarica di rifiuti non
pericolosi sita in Comune di Mazzarà Sant'Andrea (ME), C.da Zuppà, nonchè dei
verbali della Conferenza dei Servizi tenutesi in data 2 e 29 settembre 2014, ha
rigettato il ricorso della società strumentale del comune di Mazzarrà Sant’Andrea
perché infondato.
Per i giudici amministrativi «deve invece rilevarsi, quanto
al merito del ricorso, che le violazioni meramente procedimentali dedotte dalla
parte ricorrente, ed in un primo tempo valorizzate dal Collegio adito in sede
cautelare, sono risultate assorbite - in un’ottica sostanziale di cui anche
all’art. 21 octies della legge n. 241/1990 – attesa la fondatezza della
deduzione sollevata dagli Assessorati resistenti involgente la circostanza che
in ogni caso “l’impianto di trattamento del quale con il provvedimento
impugnato si era negato il rinnovo non era mai stato realizzato né tanto meno
mai entrato in funzione”, tant’è che il Dipartimento Regionale Territorio e
Ambiente -Servizio VAS VIA aveva attestato il venir meno della validità della
autorizzazione ambientale atteso quanto stabilito dall’art.26, comma 6, del
D.lgs 152/06 (ai sensi del quale, ove trascorsi 5 anni dalla emissione del
provvedimento di valutazione ambientale, le opere non siano state completate,
la valutazione ambientale deve essere reiterata dal proponente. Circostanza
quest’ultima già di per sè bastevole a non procedere al rinnovo del
provvedimento in esame)».
Il Collegio aveva espressamente richiesto chiarimenti alla Tirrenoambiente che,
per il tramite del difensore, ha in realtà confermato che l’impianto era stato
solo in parte realizzato e non già completato.
«Ne deriva, quindi, - per il Tar - che non essendo stato provato in giudizio
l’avvenuto completamento (rectius, realizzazione) dell’impianto in esame, non
poteva comunque effettivamente procedersi de plano al rinnovo del D.R.S. n. 391
del 21 maggio 2009, essendo viceversa necessaria una nuova V.I.A.»
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