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lunedì 27 aprile 2015

Il Tar conferma la revoca delle autorizzazioni per l’impianto di biostabilizzazione di Tirrenoambiente

Il Tar di Catania nell’udienza di merito dell’8 aprile scorso sul ricorso presentato da Tirrenoambiente contro il provvedimento della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, del 23 ottobre 2014, prot. n. 41760, di diniego dell'istanza di rinnovo del D.R.S. n. 391 del 21 maggio 2009 per la realizzazione e gestione dell'impianto di selezione e biostabilizzazione a servizio della discarica di rifiuti non pericolosi sita in Comune di Mazzarà Sant'Andrea (ME), C.da Zuppà, nonchè dei verbali della Conferenza dei Servizi tenutesi in data 2 e 29 settembre 2014, ha rigettato il ricorso della società strumentale del comune di Mazzarrà Sant’Andrea perché infondato.
Per i giudici amministrativi «deve invece rilevarsi, quanto al merito del ricorso, che le violazioni meramente procedimentali dedotte dalla parte ricorrente, ed in un primo tempo valorizzate dal Collegio adito in sede cautelare, sono risultate assorbite - in un’ottica sostanziale di cui anche all’art. 21 octies della legge n. 241/1990 – attesa la fondatezza della deduzione sollevata dagli Assessorati resistenti involgente la circostanza che in ogni caso “l’impianto di trattamento del quale con il provvedimento impugnato si era negato il rinnovo non era mai stato realizzato né tanto meno mai entrato in funzione”, tant’è che il Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente -Servizio VAS VIA aveva attestato il venir meno della validità della autorizzazione ambientale atteso quanto stabilito dall’art.26, comma 6, del D.lgs 152/06 (ai sensi del quale, ove trascorsi 5 anni dalla emissione del provvedimento di valutazione ambientale, le opere non siano state completate, la valutazione ambientale deve essere reiterata dal proponente. Circostanza quest’ultima già di per sè bastevole a non procedere al rinnovo del provvedimento in esame)».
Il Collegio aveva espressamente richiesto chiarimenti alla Tirrenoambiente che, per il tramite del difensore, ha in realtà confermato che l’impianto era stato solo in parte realizzato e non già completato.
«Ne deriva, quindi, - per il Tar - che non essendo stato provato in giudizio l’avvenuto completamento (rectius, realizzazione) dell’impianto in esame, non poteva comunque effettivamente procedersi de plano al rinnovo del D.R.S. n. 391 del 21 maggio 2009, essendo viceversa necessaria una nuova V.I.A.»

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