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domenica 19 febbraio 2012

Tarsu, Tia1, Tia2… tassa, tariffa o tributo?

La TIA è la Tariffa di Igiene Ambientale introdotta in applicazione del Decreto legislativo n. 22 del 1997 (c.d. Decreto Ronchi) ed ha sostituito la Tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) nella maggior parte dei Comuni, che ne disciplinano la riscossione attraverso specifici regolamenti.
Successivamente, la disposizione citata è stata riformata dal Codice Ambientale (D.lgs. n. 152 del 2006) che, pur abrogando il Decreto Ronchi, ha praticamente confermato la disciplina generale da esso introdotta prevedendo una “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” (c.d.TIA2).
La principale differenza con la TARSU riguarda il metodo di calcolo che prevede l'uso, oltre a parametri fissi (come la superficie dell'immobile), anche di parametri più variabili e personali (come il numero degli occupanti l'immobile e l'effettiva produzione di rifiuti in termini sia quantitativi che qualitativi).
Gli addebiti, pertanto, dovrebbero risultare più equi e meno gravosi per le famiglie numerose che abitano immobili di dimensioni ridotte.
Il problema fondamentale della TIA riguarda la qualifica della sua natura (tassa o tariffa?) che nel corso degli anni ha generato delle dispute interpretative non indifferenti circa l’applicabilità o meno dell’IVA.
Secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate - espressa nelle R.M. 25/E del 5 febbraio 2003 e R.M. 250/E del 17 giugno 2008 - la natura della TIA non è di carattere tributario, ma civilistico, in quanto si configura come un corrispettivo per il servizio di raccolta di rifiuti urbani, effettuato entro i confini della normativa di diritto civile. Pertanto, rivestendo la natura di servizio, l'Agenzia delle Entrate ha ravvisato anche l' assoggettabilità all'IVA.
Questa interpretazione non è stata però condivisa da parte della dottrina e della giurisprudenza (Sentenza n. 17526/2007 della Corte di Cassazione), che ne hanno ravvisato la natura tributaria e la conseguente esclusione dal campo di applicazione dell'IVA.
In ultimo, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 238 del 24 luglio 2009, ha sancito la natura tributaria della TIA con conseguente inapplicabilità dell'IVA.
In seguito a tale pronuncia della Consulta si è aperta la corsa ai rimborsi da parte dei contribuenti che per anni hanno indebitamente pagato l’Iva..sul fronte ricorsi risultati positivi si sono ottenuti, ad esempio, a Genova ed a Siena dove il Giudice di Pace e la Commissione Tributaria Provinciale hanno dato ragione ai contribuenti.
Non ha funzionato, quindi, il tentativo da parte del Governo di chiudere definitivamente ogni discussione con un atto di interpretazione autentica: con la manovra correttiva dell'estate 2010 (Dl. 31 maggio 2010, n. 78) si è cercato infatti di aggirare in ogni modo la questione etichettando e mascherando la nuova TIA2 come “prestazione di servizio”, su cui è applicabile l’IVA. Cambiando il nome si, ma non la sostanza!
E dimenticando che la sentenza della Corte Costituzionale fa riferimento alla TIA introdotta dal Decreto Ronchi e non alla TIA2.
A “sanare” (ma si fa per dire) tale imprecisione è intervenuto il Ministero dell’Economia e delle Finanze che, con la circolare n. 3 dell’11 novembre 2010, ha ritenuto che le disposizioni applicabili
alla TIA2, e
quindi la sua natura non tributaria, si debbano applicare anche nei confronti della TIA introdotta dal decreto Ronchi.
Ma confrontando la nuova TIA2 con la vecchia (TIA Ronchi) si comprendere come si tratti sostanzialmente della stessa tipologia di imposizione: ciò rende assimilabile la tariffa nuova alla vecchia e sembra destinata ad una sorte comune ossia alla sua qualificazione come tributo ed alla sua non imponibilità ad IVA.
A complicare le cose vi è la mancanza totale di uniformità nelle sentenze recentemente emesse dai Giudici di Pace e dalle Commissioni Tributarie che, in risposta ai singoli ricorsi presentati dai contribuenti, si sono espresse in un senso e nell’altro, alcune riconoscendo il diritto al rimborso, altre andando completamente nella direzione opposta disponendo.…un nulla di fatto.
Ma allora il cittadino contribuente deve o non deve presentare ricorso? Deve o non deve avere diritto al rimborso?
Con la Manovra “Salva Italia” di dicembre del Governo Monti, inoltre, il Governo ci riserva un altro colpo di scena che andrà, quasi sicuramente, a complicare la già complessa questione.
Da gennaio 2013 è infatti prevista l’introduzione di un nuovo tributo comunale sui rifiuti, la c.d. "RES" (art. 14), il nuovo tributo comunale unico sui "Rifiuti e Servizi",che andrà a sostituire le vecchie tariffe.
Ed allora si parlerà di “Tia3”, o forse no…mentre il cittadino, tra luci ed ombre, ancora non sa se conviene o meno presentare un ricorso per ottenere il sospirato rimborso.

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