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martedì 14 aprile 2015

Vodafone versus Comune di Furnari: i rischi dell’elettrosmog

Smartphone, tablet, computer portatili, perennemente connessi e a velocità sempre più strabilianti, ma tutto questo ha un costo in termini sociali e ambientali: il proliferare incontrollato di impianti suscettibili di produrre elettrosmog – ovvero quel particolare tipo di inquinamento causato dalle onde radio emesse dai campi elettromagnetici – in particolare i ripetitori di telefonia mobile. Il fenomeno – come si può ben riscontrare con una semplice ricerca su Google – interessa l’intero territorio nazionale e, sempre più spesso, dà origine a vibranti proteste delle comunità interessate dall’installazione di suddetti impianti.
Da ultimo, si è avuta notizia di un nuovo impianto che si sta costruendo in una zona residenziale e agricola di un centro collinare del messinese, Furnari – sul cui territorio già insistono, anche in mezzo alle case, altri impianti simili –, che ha innescato una querelle amministrativa tra il colosso Vodafone-Omnitel e la locale amministrazione.
Il 6 maggio dello scorso anno Vodafone presenta al Comune una richiesta di autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base in contrada Saiatine (nota frazione balneare e turistica del comune tirrenico), asserendo che la zona è distante dal centro abitato in virtù di una relazione tecnica di conformità riguardo la valutazione dell’esposizione ai campi elettrici prodotti dall’impianto che attesterebbe la presenza, nel raggio di 300 metri dalla costruenda infrastruttura, di un solo edificio destinato a civile abitazione.
Contestualmente presenta la stessa istanza anche all’Arpa di Messina per il rilascio del parere sanitario favorevole all’attivazione della stazione radiobase.
La normativa vigente in materia – art. 87 d.lgs 259/2003 – infatti prevede che l'installazione di stazioni radiobase per reti di comunicazioni elettroniche mobili viene autorizzata dagli Enti locali (ovvero il Comune), previo accertamento, da parte dell'Organismo competente (ovvero l’Arpa) ad effettuare i controlli della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale.
Non c’è nulla da interpretare, la norma è inequivocabile: il Comune autorizza l’installazione dopo aver accertato con il parere – favorevole – dell’Arpa, che deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla comunicazione, il rispetto dei limiti stabiliti dalla legge (Dpcm 8 luglio 2003).
E invece l’Arpa di Messina rende il proprio parere solo il 23 ottobre 2014, quindi ben oltre i trenta giorni previsti dalla legge, facendo scattare l’applicazione del silenzio-assenso previsto dal comma 9 dello stesso art. 87, in forza del quale le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego (ossia se il Comune non agisce). Nella nota dell’ente per la protezione ambientale, inviata anche al Comune di Furnari, si afferma che i valori di campo elettromagnetico prodotti dall’impianto rispettano i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi fissati dalla legge. Nella medesima nota si rimette al Comune di Furnari la verifica della esistenza di altre sorgenti CEM nell'area di cerchio con raggio di 300 metri dall’impianto.
Vodafone, ritenendo acquisito in virtù del silenzio-assenso il “titolo autorizzatorio” e non avendo ricevuto (non ce n’è traccia negli atti in possesso) nessun provvedimento di diniego, aveva già presentato la comunicazione di inizio lavori un mese prima (il 22 settembre). Dopo la presentazione della Dia (dichiarazione di inizio lavori) il Comune si pronuncia in merito al costruendo impianto ordinando, l’8 ottobre, la sospensione «in via cautelativa» di «qualsiasi lavoro relativo alla realizzazione della stazione radio base, al fine di ottenere ulteriori pareri da parte degli organi in materia di salute ed, in particolare, del competente ufficio Arpa». Sospensione reiterata successivamente il 9 dicembre «in attesa di verificare l’esistenza di ulteriori fonti CEM, di conoscere i relativi valori complessivi di CEM e in attesa di chiarimenti» da parte dell’Arpa. Chiarimenti che l’Arpa fornisce il 9 gennaio di quest’anno in una nota in cui si legge che il progetto presentato dalla Vodafone «è stato valutato positivamente in base alla documentazione allegata all’istanza» e che la richiesta «fatta al Comune di Furnari di confermare l’assenza nel raggio di 300 metri di altre stazioni radio base o sorgenti CEM ha carattere meramente cautelativo».
Qualche giorno prima, il 5 gennaio, con ordinanza "contingibile e urgente in materia sanitaria e ambientale" il Comune confermava le precedenti sospensioni e ordinava alla Vodafone, «in attesa di nuovi provvedimenti da parte di questa Autorità o di questo Ente che potrebbero anche riguardare profili urbanistici, edilizi, di impatto ambientale e paesaggistico» di astenersi da ogni attività inerente la stazione radio base, sospendendo fino al 31 maggio ogni attività di installazione di impianti di telefonia mobile nel territorio di Furnari, in attesa che la superconsulente – incaricata con la stessa ordinanza – Patrizia Livreri dell’Università di Palermo (la docente palermitana, della cui consulenza l’amministrazione furnarese si era avvalsa già lo scorso anno per la vicenda relativa ad un progetto, poi ritirato, di una centrale a biomasse, è nota alle cronache per le sue posizioni a favore del Muos di Niscemi e per far parte del team di esperti che sta studiando il mistero, sempre che sia tale visti gli ultimi eventi giudiziari, dei roghi di Caronia) esegua, nel termine di sessanta giorni: il rilevamento dei livelli di campo elettromagnetico nel territorio comunale; predisponga un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; proceda alla predisposizione di un registro e alla relativa catastazione delle sorgenti fisse di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici esistenti sul territorio; proceda alla caratterizzazione delle sorgenti di inquinamento elettromagnetico; verifichi il livello di emissione delle antenne esistenti; predisponga tutti gli adempimenti utili e necessari per tutti gli impianti esistenti e, nello specifico, atti a verificare se la realizzanda stazione radiobase non costituisca un ulteriore aggravio delle emissioni elettromagnetiche e, così come chiesto dall'ARPA, a misurare il livello di fondo di emissioni di tutte le sorgenti emettenti nelle vicinanze dell'antenna da realizzare; predisponga la caratterizzazione delle sorgenti di inquinamento elettromagnetico; verifichi il livello di emissione delle antenne esistenti. 
Vodafone, ritenendo lesi i propri diritti, impugna però – il 12 febbraio – davanti al Tar di Catania l’ordinanza del 5 gennaio, chiedendone l’annullamento e il relativo risarcimento del danno. Cosa che porta la giunta all’affidamento di un incarico legale per opporsi in giudizio, mentre nella seduta del 17 marzo il consiglio comunale approva un nuovo “Regolamento per la gestione del corretto insediamento urbanistico e territoriale delle stazioni radiobase per telefonia mobile per la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici”, votato, pur con delle perplessità sulle modalità e sui tempi di risposta alla Vodafone, anche dall’opposizione.
Il 9 aprile scorso la Prima Sezione del Tar di Catania ha ritenuto «necessario, al fine del decidere, acquisire documentati chiarimenti dall’A.R.P.A. di Messina circa i rilievi contenuti nella memoria di costituzione del Comune, relativi alla incompletezza sia dei parerei resi dal medesimo ARPA sia della documentazione prodotta dalla ricorrente» entro trenta giorni, fissando per l’ulteriore trattazione della domanda cautelare l’udienza camerale per il prossimo 28 maggio.
Fin qui la cronaca dell’intera vicenda. Come deciderà il Tar? Quale sarà la sua interpretazione delle disposizioni dell’art. 87?
L’attivazione degli impianti ex art. 87 è stata ritenuta da alcuni giuristi un’invenzione giurisprudenziale discutibile. In un articolo del dottor Fulvio Albanese pubblicato su "Diritto all’ambiente" vengono trattate diverse soluzioni interpretative di tale normativa, fornendo degli utili strumenti ai comuni. Ad esempio – si legge nell’articolo – l’amministrazione avrebbe potuto agire d’anticipo e, non ricevendo il parere dell’Arpa prima dello scadere del novantesimo giorno, avrebbe potuto inviare in tempo utile un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, motivandolo, appunto, con la mancanza del parere stesso.
Pareri giurisprudenziali a parte, è certo che ovunque si trasformi, trasporti e utilizzi l’elettricità, si generano dei campi elettrici e magnetici a bassa o ad alta frequenza. L’inquinamento elettromagnetico è un fenomeno causato dalle onde radio emesse dai campi elettromagnetici. Le stazioni di telefonia mobile, i trasmettitori radiofonici e le altre applicazioni radio emettono radiazioni nello spettro delle alte frequenze. Questo tipo di inquinamento è stato, spesso oggetto di discussione e tutt’ora sono in corso studi scientifici sugli effetti provocati dall’eccessiva esposizione alle radiazioni elettromagnetiche sull’uomo, sugli animali e sulle piante. Secondo alcuni studi scientifici, anche una debole esposizione a tali onde radio può provocare effetti biologici. L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, che fa capo all’Organizzazione mondiale della Sanità, ha del resto classificato i campi elettromagnetici fra i fattori cancerogeni per l’uomo.
La legge applicabile, che è la quadro n. 36 del 22 febbraio 2001, distingue fra limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità. Il successivo decreto del presidente del consiglio dei ministri dell’8 luglio 2003 ha stabilito a quanto ammontano tali limiti, valori ed obiettivi. A riprova del carattere assolutamente incerto degli effetti prodotti dall’elettrosmog, la legge citata ha peraltro stabilito all’art. 4, lett. b, l’attuazione di “un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi all’esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza”.
Alla lettera f dello stesso articolo della “realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiamo comunque la disponibilità nonché con gli esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell’ambiente e di tutelare il paesaggio”.
Quanti e quali accordi di programma sono stati infatti conclusi?
Il successivo art. 8 prevede inoltre il conferimento alle Regioni di importanti compiti, relativi a “a) l’esercizio delle funzioni relative all’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 5; b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell’articolo 4 e dell’obbligo di segnalarle; c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti; d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di’ esposizione della popolazione; e) l’individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1); f) il concorso all’approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.
Sono state esercitate tali funzioni e come?
Forse, in nome del principio di precauzione, non sarebbe il caso di pronunciare un’immediata moratoria alla costruzione di impianti di questo tipo?

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