Smartphone, tablet, computer portatili, perennemente
connessi e a velocità sempre più strabilianti, ma tutto questo ha un costo in
termini sociali e ambientali: il proliferare incontrollato di impianti
suscettibili di produrre elettrosmog – ovvero quel particolare tipo di
inquinamento causato dalle onde radio emesse dai campi elettromagnetici – in
particolare i ripetitori di telefonia mobile. Il fenomeno –
come si può ben riscontrare con una semplice ricerca su Google –
interessa l’intero territorio nazionale e, sempre più spesso, dà origine a
vibranti proteste delle comunità interessate dall’installazione di suddetti
impianti.
Da ultimo, si è avuta notizia di un nuovo impianto che si sta
costruendo in una zona residenziale e agricola di un centro collinare del
messinese, Furnari – sul cui territorio già insistono, anche in mezzo alle case, altri impianti simili –, che ha innescato una querelle
amministrativa tra il colosso Vodafone-Omnitel e la locale amministrazione.
Il 6 maggio dello scorso anno Vodafone presenta al Comune
una richiesta di autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base
in contrada Saiatine (nota frazione balneare e turistica del comune tirrenico),
asserendo che la zona è distante dal centro abitato in virtù di una relazione
tecnica di conformità riguardo la valutazione dell’esposizione ai campi
elettrici prodotti dall’impianto che attesterebbe la presenza, nel raggio di
300 metri dalla costruenda infrastruttura, di un solo edificio destinato a
civile abitazione.
Contestualmente presenta la stessa istanza anche all’Arpa di
Messina per il rilascio del parere sanitario favorevole all’attivazione della
stazione radiobase.
La normativa vigente in materia – art. 87 d.lgs 259/2003 –
infatti prevede che l'installazione di stazioni radiobase per reti di
comunicazioni elettroniche mobili viene autorizzata dagli Enti locali (ovvero
il Comune), previo accertamento, da parte dell'Organismo competente (ovvero
l’Arpa) ad effettuare i controlli della compatibilità del progetto con i limiti
di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti
uniformemente a livello nazionale.
Non c’è nulla da interpretare, la norma è inequivocabile: il
Comune autorizza l’installazione dopo aver accertato con il parere – favorevole
– dell’Arpa, che deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla comunicazione, il
rispetto dei limiti stabiliti dalla legge (Dpcm 8 luglio 2003).
E invece l’Arpa di Messina rende il proprio parere solo il
23 ottobre 2014, quindi ben oltre i trenta giorni previsti dalla legge, facendo
scattare l’applicazione del silenzio-assenso previsto dal comma 9 dello stesso art.
87, in forza del quale le istanze di autorizzazione si intendono accolte
qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa
domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego (ossia se il
Comune non agisce). Nella nota dell’ente per la protezione ambientale, inviata
anche al Comune di Furnari, si afferma che i valori di campo elettromagnetico prodotti
dall’impianto rispettano i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli
obiettivi fissati dalla legge. Nella medesima nota si rimette al Comune di
Furnari la verifica della esistenza di altre sorgenti CEM nell'area di cerchio
con raggio di 300 metri dall’impianto.
Vodafone, ritenendo acquisito in virtù del silenzio-assenso
il “titolo autorizzatorio” e non avendo ricevuto (non ce n’è traccia negli atti
in possesso) nessun provvedimento di diniego, aveva già presentato la
comunicazione di inizio lavori un mese prima (il 22 settembre). Dopo la
presentazione della Dia (dichiarazione di inizio lavori) il Comune si pronuncia in
merito al costruendo impianto ordinando, l’8 ottobre, la sospensione «in via
cautelativa» di «qualsiasi lavoro relativo alla realizzazione della stazione
radio base, al fine di ottenere ulteriori pareri da parte degli organi in
materia di salute ed, in particolare, del competente ufficio Arpa». Sospensione
reiterata successivamente il 9 dicembre «in attesa di verificare l’esistenza di
ulteriori fonti CEM, di conoscere i relativi valori complessivi di CEM e in
attesa di chiarimenti» da parte dell’Arpa. Chiarimenti che l’Arpa fornisce il 9
gennaio di quest’anno in una nota in cui si legge che il progetto presentato
dalla Vodafone «è stato valutato positivamente in base alla documentazione
allegata all’istanza» e che la richiesta «fatta al Comune di Furnari di
confermare l’assenza nel raggio di 300 metri di altre stazioni radio base o
sorgenti CEM ha carattere meramente cautelativo».
Qualche giorno prima, il 5 gennaio, con ordinanza "contingibile e urgente in materia sanitaria e ambientale" il Comune confermava
le precedenti sospensioni e ordinava alla Vodafone, «in attesa di nuovi provvedimenti
da parte di questa Autorità o di questo Ente che potrebbero anche riguardare
profili urbanistici, edilizi, di impatto ambientale e paesaggistico» di
astenersi da ogni attività inerente la stazione radio base, sospendendo fino al
31 maggio ogni attività di installazione di impianti di telefonia mobile nel
territorio di Furnari, in attesa che la superconsulente – incaricata con la stessa
ordinanza – Patrizia Livreri dell’Università di Palermo (la docente palermitana, della cui consulenza l’amministrazione furnarese si era avvalsa già lo scorso anno per la vicenda relativa ad un progetto, poi ritirato, di una centrale a biomasse, è nota alle cronache per
le sue posizioni a favore del Muos di Niscemi e per far parte del team di
esperti che sta studiando il mistero, sempre che sia tale visti gli ultimi
eventi giudiziari, dei roghi di Caronia) esegua, nel termine di sessanta giorni: il
rilevamento dei livelli di campo elettromagnetico nel territorio comunale; predisponga
un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e
territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai
campi elettromagnetici; proceda alla predisposizione di un registro e alla
relativa catastazione delle sorgenti fisse di campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici esistenti sul territorio; proceda alla caratterizzazione
delle sorgenti di inquinamento elettromagnetico; verifichi il livello di emissione
delle antenne esistenti; predisponga tutti gli adempimenti utili e necessari
per tutti gli impianti esistenti e, nello specifico, atti a verificare se la
realizzanda stazione radiobase non costituisca un ulteriore aggravio delle
emissioni elettromagnetiche e, così come chiesto dall'ARPA, a misurare il
livello di fondo di emissioni di tutte le sorgenti emettenti nelle vicinanze
dell'antenna da realizzare; predisponga la caratterizzazione delle sorgenti
di inquinamento elettromagnetico; verifichi il livello di emissione delle antenne
esistenti.
Vodafone, ritenendo lesi i propri
diritti, impugna però – il 12 febbraio – davanti al Tar di Catania l’ordinanza del 5 gennaio, chiedendone l’annullamento e il relativo risarcimento
del danno. Cosa che porta la giunta all’affidamento di un incarico legale per
opporsi in giudizio, mentre nella seduta del 17 marzo il consiglio comunale approva un nuovo
“Regolamento per la gestione del corretto insediamento urbanistico e
territoriale delle stazioni radiobase per telefonia mobile per la
minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici”, votato, pur con
delle perplessità sulle modalità e sui tempi di risposta alla Vodafone, anche
dall’opposizione.
Il 9 aprile scorso la Prima Sezione del Tar di Catania ha
ritenuto «necessario, al fine del decidere, acquisire documentati chiarimenti
dall’A.R.P.A. di Messina circa i rilievi contenuti nella memoria di
costituzione del Comune, relativi alla incompletezza sia dei parerei resi dal
medesimo ARPA sia della documentazione prodotta dalla ricorrente» entro trenta giorni, fissando per l’ulteriore trattazione della domanda cautelare l’udienza
camerale per il prossimo 28 maggio.
Fin qui la cronaca dell’intera vicenda. Come deciderà il
Tar? Quale sarà la sua interpretazione delle disposizioni dell’art. 87?
L’attivazione degli impianti ex art. 87 è stata ritenuta da alcuni
giuristi un’invenzione giurisprudenziale discutibile. In un articolo del dottor
Fulvio Albanese pubblicato su "Diritto all’ambiente" vengono trattate diverse
soluzioni interpretative di tale normativa, fornendo degli utili strumenti ai
comuni. Ad esempio – si legge nell’articolo – l’amministrazione avrebbe potuto
agire d’anticipo e, non ricevendo il parere dell’Arpa prima dello scadere del
novantesimo giorno, avrebbe potuto inviare in tempo utile un preavviso di rigetto ai
sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, motivandolo, appunto, con la
mancanza del parere stesso.
Pareri giurisprudenziali a parte, è certo che ovunque si
trasformi, trasporti e utilizzi l’elettricità, si generano dei campi elettrici
e magnetici a bassa o ad alta frequenza. L’inquinamento elettromagnetico è un
fenomeno causato dalle onde radio emesse dai campi elettromagnetici. Le
stazioni di telefonia mobile, i trasmettitori radiofonici e le altre
applicazioni radio emettono radiazioni nello spettro delle alte frequenze. Questo
tipo di inquinamento è stato, spesso oggetto di discussione e tutt’ora sono in
corso studi scientifici sugli effetti provocati dall’eccessiva esposizione alle
radiazioni elettromagnetiche sull’uomo, sugli animali e sulle piante. Secondo
alcuni studi scientifici, anche una debole esposizione a tali onde radio può
provocare effetti biologici. L’Agenzia internazionale per la ricerca sul
cancro, che fa capo all’Organizzazione mondiale della Sanità, ha del resto
classificato i campi elettromagnetici fra i fattori cancerogeni per l’uomo.
La legge applicabile, che è la quadro n. 36 del 22 febbraio
2001, distingue fra limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di
qualità. Il successivo decreto del presidente del consiglio dei ministri dell’8
luglio 2003 ha stabilito a quanto ammontano tali limiti, valori ed obiettivi. A
riprova del carattere assolutamente incerto degli effetti prodotti
dall’elettrosmog, la legge citata ha peraltro stabilito all’art. 4, lett. b,
l’attuazione di “un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di
cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi
all’esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza”.
Alla lettera f dello stesso articolo della “realizzazione di
accordi di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari
degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiamo comunque
la disponibilità nonché con gli esercenti di impianti per emittenza
radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche
di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni
nell’ambiente e di tutelare il paesaggio”.
Quanti e quali accordi di programma sono stati infatti
conclusi?
Il successivo art. 8 prevede inoltre il conferimento alle
Regioni di importanti compiti, relativi a “a) l’esercizio delle funzioni
relative all’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per
telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per
radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto
del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), e dei principi
stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 5; b) la definizione dei
tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la
previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi
dell’articolo 4 e dell’obbligo di segnalarle; c) le modalità per il rilascio
delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente
articolo, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo
conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti; d) la
realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli
dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di’
esposizione della popolazione; e) l’individuazione degli strumenti e delle
azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera d), numero 1); f) il concorso all’approfondimento delle
conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare
quelli a lungo termine, derivanti dall’esposizione a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici”.
Sono state esercitate tali funzioni e come?
Forse, in nome del principio di precauzione, non sarebbe il
caso di pronunciare un’immediata moratoria alla costruzione di impianti di
questo tipo?
Nessun commento:
Posta un commento